Assegni emessi dal legale rappresentante senza la spendita del nome della società

Fabio Fiorucci
05 Giugno 2017

Con parere n. 1349 dell'11 maggio 2017, l'Associazione Bancaria Italiana ha chiarito le regole di condotta che devono orientare le banche in caso di assegni emessi dal legale rappresentante senza la spendita del nome della società.

Con parere n. 1349 dell'11 maggio 2017, l'Associazione Bancaria Italiana ha chiarito le regole di condotta che devono orientare le banche in caso di assegni emessi dal legale rappresentante senza la spendita del nome della società.

Sul presupposto normativo (art. 11 Legge Assegni) secondo cui "ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga", è correttamente rilevato che colui che trae l'assegno non in proprio ma in virtù di un potere di rappresentanza dell'ente titolare della convenzione di assegno deve rendere palese tale situazione.

Anche in virtù di circostanziati riferimenti giurisprudenziali di legittimità e di merito nonché di responsi dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'Associazione di categoria delle banche giunge alla condivisibile conclusione che, in mancanza della spendita del nome dell'ente, la banca non è tenuta al pagamento dell'assegno sottoscritto dal legale rappresentante a suo nome.

Coerentemente, ai fini del protesto e della segnalazione alla CAI, l'iscrizione andrà effettuata in danno del nominativo del rappresentante che ha agito senza spendita del nome della società.

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