Il compenso dell’amministratore non è privilegiato

La Redazione
22 Febbraio 2017

Il credito costituito dal compenso dell'amministratore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 2, c.c., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera.

Il credito costituito dal compenso dell'amministratore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 2, c.c., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4406 depositata il 21 febbraio.

Il caso. In seguito al fallimento di una s.r.l., l'amministratore delegato chiedeva l'ammissione al passivo del credito relativo al proprio compenso, invocando il privilegio sulla base della qualificazione dell'attività svolta all'interno del contratto di prestazione d'opera intellettuale. Il credito veniva ammesso al chirografo, e il Tribunale rigettava l'opposizione allo stato passivo. L'amministratore proponeva, dunque, ricorso per cassazione.

La natura del rapporto tra amministratore e società. Il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che l'attività di gestione non è riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, né al contratto d'opera, essendo caratterizzata dai poteri organizzativi autonomi dei fattori di produzione. Invoca, al contrario, la natura subordinata del rapporto.

Si tratta di censure inammissibili, in quanto involgono una revisione dell'accertamento di fatto – come tale insindacabile, ove adeguatamente giustificato - compiuto dal giudice di seconde cure, il quale ha ricondotto l'attività svolta dal ricorrente esclusivamente alla funzione gestoria.

In ogni caso, alla luce di un consolidato orientamento, la Cassazione esclude che il compenso dell'amministratore sia assistito dal privilegio generale, ex art. 2751-bis n. 2, c.c.: egli, infatti, non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 ss. c.c.

Giova ricordare, infine, la recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte che ha delineato con precisione il rapporto societario che lega l'amministratore alla società: “L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso tra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.” (Cass. S.U. n. 1545/2017, si veda la news, in questo portale).

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