Fusione e scissione di società in concordato liquidatorio

Federico Cornaggia
22 Marzo 2016

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato con la Massima n. 50 analizza la competenza a redigere il progetto di fusione/scissione e a sottoscriverne il relativo atto in caso di società in concordato preventivo.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato con la Massima n. 50 analizza la competenza a redigere il progetto di fusione/scissione e a sottoscriverne il relativo atto in caso di società in concordato preventivo.

Si evidenzia come il piano di concordato con liquidazione (totale o parziale) possa prevedere, quale strumento attuativo, una fusione o una scissione. La Massima qui riportata, dunque, si riferisce a una delle suddette operazioni straordinarie da operarsi dopo l'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale.

In particolare si rileva che:

  • il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo esercita i poteri relativi alla gestione e liquidazione dei beni sociali, senza che però lo stesso possa incidere sull'assetto organizzativo della società;
  • la fusione e la scissione, oltre all'aspetto riorganizzativo, presentano anche elementi patrimoniali (redistribuzione del patrimonio sociale).

Nondimeno, stante l'approvazione dei creditori e l'omologazione giudiziale (che consentono la preventiva valutazione della compatibilità dell'operazione con le finalità della procedura), la fusione e la scissione si devono considerare escluse dalla fase della liquidazione ed appartenenti alla fase "pre-organizzativa" della stessa.

Se ne deduce che la redazione del progetto di fusione/scissione e la sottoscrizione dell'atto rimangono di competenza degli amministratori (sotto la vigilanza del commissario giudiziale).

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