Sottrazione fraudolenta: condannato l’amministratore che cede quote sociali e scorpora il patrimonio immobiliare

La Redazione
14 Giugno 2017

Le operazioni compiute dall'amministratore di una società di capitali, nei cui confronti sia stato avviato un accertamento fiscale, consistenti nella cessione di quote e nel trasferimento immobiliare tramite conferimenti di rami d'azienda, possono integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11, D.Lgs. n. 74/2000.

Le operazioni compiute dall'amministratore di una società di capitali, nei cui confronti sia stato avviato un accertamento fiscale, consistenti nella cessione di quote e nel trasferimento immobiliare tramite conferimenti di rami d'azienda, possono integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11, D.Lgs. n. 74/2000.

Lo ha affermato la Cassazione Penale, nella sentenza n. 29243 depositata il 13 giugno.

Il caso. L'amministratore di una s.r.l. veniva condannato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per aver compiuto, in seguito alla ricezione di un accertamento per violazioni tributarie, ripetuti atti di trasferimento delle quote societarie e scorpori del patrimonio immobiliare mediante conferimenti di rami di azienda.

Il reato di sottrazione fraudolenta. La S.C. ribadisce che la sottrazione fraudolenta è reato di pericolo: è sufficiente, per la sua configurabilità, la realizzazione di condotte, che la norma individua in alienazioni simulate o in altri atti fraudolenti, semplicemente idonee a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Cass. Pen. n. 3011/2017); la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto, intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente e a vanificare, in tutto o in parte, o a rendere più difficile un'eventuale procedura esecutiva.

Cessione di quote. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che le cessioni di quote sociali e gli scorpori del patrimonio, tramite conferimento di ramo d'azienda, posti in essere dall'amministratore, hanno avuto l'effetto di impedire di aggredire immediatamente i cespiti da parte del creditore (l'amministrazione finanziaria), se non attraverso il previo esperimento di azione revocatoria. È risultato, insomma, indubbio che tali condotte, hanno costituito un ostacolo all'azione recuperatoria dell'Erario (sull'idoneità delle cessioni di quote sociali ad integrare il reato: Cass. Pen. n. 39079/2013, sull'idoneità di cessioni di aziende e scissioni societarie: Cass. Pen. n. 19595/2011).

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