Orientamenti giurisprudenziali sulla cancellazione d’ufficio delle iscrizioni

Tiziana Cappelletti
14 Luglio 2016

La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese (e la connessa estinzione) è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento della causa di scioglimento, nella nomina assembleare del liquidatore e nell'attività di liquidazione in senso proprio, culminante nell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, dopo la quale si può richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Massima

La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, e la connessa estinzione, non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento, ad opera degli amministratori, della causa di scioglimento, ex art. 2484 c.c., nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.), nell'attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione, dopo l'approvazione del quale si può richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Tra i presupposti legali per la cancellazione dal Registro delle imprese va, pertanto, annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria e l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Anche se non deve ritenersi necessaria la cancellazione di iscrizione di cancellazione, nel caso di mancato compimento della liquidazione, con riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, permane in capo al Conservatore un potere di verifica delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione ai sensi dell'art. 2189, comma 2, c.c.

Ai sensi dell'art. 2191 c.c. il conservatore può ordinare la cancellazione della iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste della legge.

Il caso

Con ricorso ai sensi dell'art. 2191 c.c., una s.n.c. richiedeva al Giudice del registro di Roma di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione relativa alla cancellazione di una s.r.l. in liquidazione. A fondamento della propria istanza, la s.n.c. assumeva (i) di aver intrattenuto rapporti negoziali con la s.r.l. poi cancellata, (ii) che, in relazione a detti rapporti giuridici, pendeva ancora più di un giudizio contenzioso, (iii) che l'iscrizione della cancellazione della s.r.l. propria controparte negoziale era avvenuta in mancanza dei presupposti di legge, in quanto (iv) il bilancio finale di liquidazione dava conto dell'esistenza di attività non liquidate.

Le questioni

Le problematiche messe in luce dal provvedimento in commento sono rappresentate dai seguenti interrogativi: 1) è possibile procedere con la cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., nel caso in cui l'iscrizione della cancellazione di una società nel R.I. sia avvenuta in difetto dei presupposti di legge? 2) a tal fine, quali sono i presupposti di legge che devono sussistere affinchè si possa procedere correttamente con l'iscrizione della cancellazione di una società nel R.I.?

Il tema della possibilità di cancellare d'ufficio dal R.I., ai sensi dell'art. 2191 c.c., iscrizioni già effettuate, si intreccia inevitabilmente con quello degli effetti giuridici – processuali e sostanziali – della cancellazione di una società dal R.I., soprattutto dopo la riforma del diritto societario del 2003 e la conseguente modifica del comma 2 dell'art. 2495 c.c., con particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità che, successivamente alla riforma, ha chiarito la portata e i termini di tale innovazione legislativa affermando l'equazione: cancellazione della società dal R.I. = estinzione della persona giuridica (in part. Cass. SS. UU. sent. n. 4060/2010).

Poco dopo, nel 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sent. n. 6070/2013, hanno provveduto a chiarire degli aspetti assai importanti connessi al fenomeno estintivo delle società contestualmente all'iscrizione della loro cancellazione nel R.I, in particolare affermando che “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".

Tali premesse sono necessarie per comprendere appieno la ratio del provvedimento in commento.

Infatti, l'art. 2191 stabilisce che il Giudice del Registro può con decreto provvedere alla cancellazione delle iscrizioni avvenute “senza che esistano le condizioni richieste dalla legge” e la legge prevede, all'art. 2495 c.c., che i liquidatori possano chiedere l'iscrizione della cancellazione della società dal R.I. una volta “approvato il bilancio finale di liquidazione”.

Condizione, dunque, necessaria e indefettibile affinché l'iscrizione della cancellazione di una società dal R.I. sia correttamente eseguita è che l'iter liquidatorio sia stato compiuto e portato a termine, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Quid iuris, dunque, nel caso in cui la liquidazione risulti non compiuta, figurando nel bilancio finale poste attive/passive non liquidate oppure beni immobili/mobili parimenti non liquidati e neppure utilizzati come mezzo “diretto” di pagamento dei debiti sociali e, ciò nonostante, la società sia stata cancellata dal R.I., in tal modo estinguendosi?

Questa è la fattispecie che caratterizza il provvedimento in commento: il bilancio finale di liquidazione della società cancellata presentava infatti attività non liquidate in presenza di debiti sociali e, inoltre, la società cancellata era ancora parte di diversi procedimenti contenziosi non conclusisi: per questo motivo, la società ricorrente, controparte contrattuale della società estinta con riferimento a più di un rapporto, chiede al Giudice del Registro di Roma di disporre la cancellazione d'ufficio, ex art. 2191 c.c., dell'iscrizione della cancellazione della società estinta.

Il Tribunale di Roma richiama la novella legislativa apportata nel 2003 all'art. 2495 c.c. nonché la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 6070 del 2013, con particolare riferimento agli aspetti sopra già evidenziati, rammentando il fenomeno successorio che si viene a instaurare tra soci (rectius: ex soci) e società cancellata riguardo ai rapporti giuridici ancora sussistenti dopo l'estinzione della persona giuridica, in relazione ai quali e alle connesse obbligazioni i soci rispondono nei confronti dei creditori sociali pro quota liquidata (se sussistente).

Richiamato dunque il fenomeno successorio tra società cancellata ed (ex) soci della medesima, il Giudice del Registro di Roma osserva però che la novella legislativa e l'interpretazione giurisprudenziale che ne è scaturita non hanno eliminato la competenza del Giudice del Registro di disporre la cancellazione d'ufficio di un'iscrizione effettuata nel R.I. in mancanza delle condizioni di legge che legittimano l'iscrizione medesima: ebbene, il completo svolgimento della fase liquidatoria, sino al deposito del bilancio finale, è condizione essenziale di legge per poter iscrivere correttamente la cancellazione di una società nel R.I.

Nel caso di specie, oltre ad esservi un bilancio finale di liquidazione nel quale figuravano ancora poste attive non liquidate in presenza di debiti sociali, vi era altresì una relazione del liquidatore che, nel porre fine alla liquidazione – in realtà non ancora esaurita - conferiva al socio unico un mandato per proseguire -dopo la cancellazione della società dal R.I. - con l'incasso dei crediti sociali (verso clienti e tributari) e la dismissione dei cespiti di proprietà sociale al fine di pagare i debiti sociali.

Ebbene, il Giudice del Registro di Roma ritiene che non possa essere considerato un “bilancio finale di liquidazione” ai sensi di legge un documento nel quale si dia atto della perdurante sussistenza di crediti e debiti sociali e nulla sia stato fatto per riscuotere i primi e pagare i secondi.

Tale circostanza dimostra, invece, il mancato compiuto svolgimento della fase liquidatoria sino al suo esaurimento, non potendo certo tale attività essere demandata dal liquidatore al socio.

Il Giudice del Registro di Roma ritiene dunque che l'iscrizione della cancellazione della società dal R.I. sia avvenuta in mancanza delle condizioni di legge che l'avrebbero legittimata e dispone quindi la cancellazione di tale iscrizione, ai sensi dell'art. 2191 c.c.

Osservazioni

La conclusione del Giudice del Registro delle Imprese di Roma è condivisa anche da quello di Milano quando, con il decreto dell'11 giugno 2012, nel procedimento ex art. 2191 c.c. iscritto al R.G. n. 37/2012, ha affermato che “questo Giudice condivide l'orientamento invocato dalla ricorrente (e già seguìto in varie proprie pronunce) in ordine alla adottabilità di provvedimenti di cancellazione della iscrizione di cancellazione di società dal Registro delle Imprese laddove l'iscrizione risulti eseguita in difetto dei presupposti di legge della cancellazione, ipotesi questa finora ritenuta sussistente nel caso di cespiti attivi non liquidati e ancora risultanti – dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle Imprese – in capo alla società, caso nel quale la liquidazione dell'ente non può dirsi compiuta, in difetto di espressa previsione normativa circa la sorte dei cespiti attivi”. Concorde sul punto si mostra il Giudice del Registro del Tribunale di Cuneo (Giudice Gian Paolo Macagno ) con la sentenza del 16 luglio 2012.

Vi è da osservare che il decreto del Giudice del Registro che dispone la cancellazione ex art. 2191 c.c., ha efficacia dichiarativa, dunque volta a rendere opponibili ai terzi gli effetti della decisione che stabilisce la cancellazione della precedente iscrizione di cancellazione della società dal R.I. poiché effettuata in mancanza delle condizioni di legge, con ciò affermando l'inefficacia dell'estinzione della società medesima.

Si verifica quindi una “pubblicità dichiarativa del mancato esaurimento di tutti i rapporti giuridicipendenti facenti capo alla s.r.l. Assa, la cui personalità deve negarsi si sia estinta retroagendo l'accertamento a base del decreto della mancanza dei requisiti per la cancellazione dell'iscrizione della società di capitali e la sua estinzione, che deve ritenersi mai avvenuta per essere continuata l'attività d'impresa, come precisa in maniera molto chiara la Corte di Cass. a S.U., con la sent. n. 8426/2010 in un caso di fallimento di una società a seguito della cancellazione, ai sensi dell'art. 2191 c.c., della precedente iscrizione di cancellazione della società medesima disposta dal Giudice del Registro per aver essa trasferito la sede all'estero dopo la propria estinzione.

Oltre alla presenza di attività non liquidate risultanti dal bilancio finale, nel caso in commento sussistevano altresì “numerosi giudizi contenziosi” ancora pendenti coinvolgenti la società cancellata dal R.I.

In proposito, con la già citata sent. n. 6070/2013, le Sezioni Unite hanno affermato “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove, invece, l'evento estintivo non sia stato fatto constatare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constatare in quei modi non sarebbe più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.

Si verifica, dunque, un fenomeno di tipo successorio tra (ex) soci e società cancellata, per quanto riguarda i giudizi già, e ancora pendenti, al momento dell'estinzione, nei quali la società era parte.

Invece, per quanto riguarda le azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società cancellata, ma che questa ha scelto di non esperire estinguendosi, la legittimazione processuale, attiva e passiva, non passa ai soci, in quanto “certamente un successore può esercitare un'azione spettante al suo dante causa, ma non in presenza di un pregresso comportamento di costui inequivocabilmente inteso a rinunciarvi, giacchè in tal caso è venuto meno l'oggetto stesso dell'ipotizzata trasmissione successoria” così come statuito dalla Suprema Corte, Sez. I, con la sent. n. 16758/2010.

Conclusioni

Condivisibile risulta la decisione del Giudice del Registro di Roma in commento, che si mostra conforme alla giurisprudenza in materia, e coordinato con le norme di legge che prescrivono ai liquidatori il compimento di determinati adempimenti prodromici alla cancellazione di una società dal R.I. (art. 2495 c.c.) in mancanza dei quali l'iscrizione di cancellazione non potrà essere ritenuta correttamente effettuata e, di conseguenza, se ne dovrà disporre la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c.

Si ritiene, quindi, che ammettere la cancellazione, ai sensi dell'art. 2191 c.c., dell'iscrizione della cancellazione di una società dal R.I., poiché compiuta in violazione di disposizioni di legge, come nel caso in commento, non contraddica l'equazione nata dalla riforma del diritto societario del 2003 per cui cancellazione = estinzione della società, dal momento che è il presupposto stesso dell'estinzione, e cioè l'iscrizione della cancellazione nel R.I., ad essere affetta da vizio insanabile e assoluto: la violazione di legge.