Omesso versamento di ritenute: l’innalzamento delle soglie di punibilità è abolizione parziale

La Redazione
14 Luglio 2017

Nel reato di omesso versamento delle ritenute certificate, ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, l'innalzamento della soglia di punibilità, portata da 50.000,00 a 150.000,00 euro per effetto del D.Lgs. n. 158/2015, costituisce modifica di un elemento costitutivo del reato e comporta l'abrogazione parziale della norma, relativamente agli omessi versamenti di somme inferiori alla nuova soglia, anche posti in essere prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 158/2015.

Nel reato di omesso versamento delle ritenute certificate, ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, l'innalzamento della soglia di punibilità, portata da 50.000,00 a 150.000,00 euro per effetto del D.Lgs. n. 158/2015, costituisce modifica di un elemento costitutivo del reato e comporta l'abrogazione parziale della norma, relativamente agli omessi versamenti di somme inferiori alla nuova soglia, anche posti in essere prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 158/2015.

Lo ha affermato la Cassazione Penale, con sentenza n. 34362 depositata il 13 luglio.

Il caso. Il legale rappresentante di una s.r.l. veniva condannato per il reato di cui all'art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000 per non aver versato, nei termini di legge, le ritenute fiscali certificate. All'epoca dei fatti l'omissione era penalmente rilevante se gli importi delle ritenute non versate superavano l'ammontare di 50mila euro; successivamente, il D.Lgs. n. 158/2015 ha innalzato la soglia a 150mila euro. Di conseguenza, il legale rappresentante della società chiedeva la revoca del decreto penale di condanna.

L'abolitio criminis parziale. Giunta in Cassazione, la vicenda assume rilevanza con riferimento all'accertamento degli effetti dell'intervenuto innalzamento della soglia di punibilità. Secondo la dottrina prevalente ricorre un'ipotesi di abolitio criminis parziale quando tra due fattispecie incriminatrici vi sia un rapporto strutturale di specialità, tale per cui la norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale delle sotto-fattispecie in essa non più ricomprese. È il caso della vicenda in esame: la modifica di un elemento costitutivo del reato, cioè la soglia di punibilità, rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente, poiché ne restringe l'ambito applicativo: le condotte consistenti nell'omesso versamento di importi inferiori alla nuova soglia non hanno più rilevanza penale. In questo senso si è espressa anche la Cassazione Penale, nella sentenza S.U. n. 25887/2003 e in successive pronunce (Cass. Pen. n. 24468/2009).

Il mutato giudizio di offensività della condotta omissiva, insomma, ha portato ad un restringimento dell'area della sua penale rilevanza.

L'abrogazione parziale del reato e il proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L'intervento legislativo del 2015, in altre parole, ha prodotto una abrogazione parziale del reato di cui all'art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000, con riferimento a tutti gli omessi versamenti inferiori alla nuova soglia; di conseguenza, ove dovesse contestarsi oggi l'omesso versamento di ritenute per importi inferiori alla nuova soglia, la formula di proscioglimento dovrebbe essere quella “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Il principio di diritto. La Cassazione Penale enuncia, in conclusione, il seguente principio di diritto:

“La nuova fattispecie di reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificata dall'art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 158 del 2015, che ha elevato a 150.000,00 l'importo delle ritenute certificate non versate, ha determinato l'abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori al detto importo.”

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