Fallimento della società: termine breve per il reclamo del socio

La Redazione
08 Settembre 2017

Il socio della società fallita può proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa entro trenta giorni decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese, indipendentemente dalla sua partecipazione al procedimento di primo grado.

Il socio della società fallita può proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa entro trenta giorni decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese, indipendentemente dalla sua partecipazione al procedimento di primo grado.

Lo afferma la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 20913 del 7 settembre.

Il caso. Il socio di una s.r.l. dichiarata fallita proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa, ma la Corte d'appello ravvisava la tardività del reclamo, dichiarandolo dunque inammissibile. Il socio proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La S.C. rigetta il ricorso, ricordando come, ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. fall., vi sono due distinte decorrenze del termine per la proposizione del reclamo: per il debitore il termine decorre dalla notifica della sentenza, per tutti gli altri interessati, invece, dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Il socio della società fallita rientra in questa seconda categoria.

La legittimazione del socio. Come già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 10632/2016), il socio della società di capitali dichiarata fallita non è destinatario dell'istanza di fallimento né del decreto di convocazione emesso dal tribunale; non è quindi prevista la notifica di tali atti nei confronti del socio. Di conseguenza, il socio è senz'altro legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento della società, anche se non abbia partecipato al procedimento di primo grado, ma deve farlo entro il termine di trenta giorni decorrente dall'iscrizione della sentenza nel registro.

Ciò, secondo la Cassazione, non comporta una violazione del diritto di difesa e al contraddittorio.

Il principio di diritto. La S.C. afferma, in conclusione, il seguente principio di diritto: “in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 18, 4° comma, legge fall., il socio della società fallita, pur titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e potendo, quindi, essere legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare nonché alla proposizione del reclamo, ha l'onere di proporlo, indipendentemente dalla partecipazione al procedimento al procedimento di primo grado, nel termine di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese”.

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