Responsabilità degli amministratori di s.r.l.: elemento soggettivo, danno e nesso di causalità

La Redazione
25 Settembre 2017

La responsabilità degli amministratori di una s.r.l. non può essere invocata sulla base delle incidenze negative di scelte gestionali inopportune, dovendosi, al contrario, esigere un fatto illecito, cioè un comportamento (doloso o colposo), che integri la violazione degli obblighi dell'amministratore medesimo (sia quelli inerenti alla carica, sia quelli generali stabiliti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei terzi.

L'azione concessa dall'art. 2395 c.c. al socio e al terzo presuppone che i danni a questi derivati siano conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, che non possono essere ricondotti al mero inadempimento delle obbligazioni della società: se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società; se, viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato a terzi un danno diretto, di tale danno risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi, senza sostituirla, a quella della società per inadempimento.

La responsabilità ex art. 2395 c.c., sotto il profilo del nesso eziologico, è data al terzo e al singolo socio esclusivamente nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano cagionato un danno che abbia inciso, in maniera negativa, direttamente sul patrimonio dell'attore; il nesso di causalità tra l'atto compiuto dall'amministratore e il danno costituisce elemento indispensabile di cui l'attore, singolo socio o terzo, è onerato a fornite la prova e si sostanzia nella riferibilità all'amministratore medesimo dell'atto da cui scaturisce il pregiudizio.

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