Responsabilità degli amministratori di s.r.l.: elemento soggettivo, danno e nesso di causalità
25 Settembre 2017
L'azione concessa dall'art. 2395 c.c. al socio e al terzo presuppone che i danni a questi derivati siano conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, che non possono essere ricondotti al mero inadempimento delle obbligazioni della società: se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società; se, viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato a terzi un danno diretto, di tale danno risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi, senza sostituirla, a quella della società per inadempimento.
La responsabilità ex art. 2395 c.c., sotto il profilo del nesso eziologico, è data al terzo e al singolo socio esclusivamente nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano cagionato un danno che abbia inciso, in maniera negativa, direttamente sul patrimonio dell'attore; il nesso di causalità tra l'atto compiuto dall'amministratore e il danno costituisce elemento indispensabile di cui l'attore, singolo socio o terzo, è onerato a fornite la prova e si sostanzia nella riferibilità all'amministratore medesimo dell'atto da cui scaturisce il pregiudizio. |