Vendita o riscatto di partecipazioni sociali

Federico Cornaggia
08 Ottobre 2015

La Massima 126 del Consiglio Notarile di Milano afferma la liceità di clausole statutarie che prevedano, anche all'esito dell'esercizio di diritti di covendita o di riscatto, che nella s.p.a. e nella s.r.l. il corrispettivo complessivamente corrisposto sia ripartito in modo non proporzionale alla partecipazione detenuta dagli alienanti.

Massima 126 del Consiglio Notarile di Milano

Il Consiglio Notarile di Milano, nella Massima n. 88 (“Clausole statutarie disciplinanti il diritto e l'obbligo di “covendita” delle partecipazioni”), si era già espresso favorevolmente circa l'introduzione (a maggioranza) di previsioni statutarie che sancissero (non necessariamente in modo alternativo):

  • il diritto di alcuni soci (in genere, la minoranza) di vendere le proprie partecipazioni qualora altri soci (di solito, la maggioranza) decidano di dismettere le proprie quote, ad un corrispettivo predeterminato (c.d. il diritto di covendita o “tag along”);
  • il diritto di determinati soci (in genere, la maggioranza) di costringere altri soci a vendere le proprie partecipazioni a condizioni economiche predeterminate qualora i primi decidano di alienare le proprie quote (c.d. obbligo di covendita o “drag along”).

Nondimeno, premessa una valutazione caso per caso delle liceità delle singole clausole alla luce dei principi dell'ordinamento, lo stesso Consiglio di Milano ha ritenuto che, sia per la s.p.a. che per la s.r.l., la valorizzazione delle partecipazioni i cui titolari soggiaciono al diritto potestativo di altri soci non possa essere significativamente inferiore al valore di recesso (salvo attribuzione dello stesso).

Diversamente, solo in relazione a previsioni che obblighino il socio a cedere le proprie partecipazioni, il Comitato Triveneto dei Notai (Massime H.I.9. e I.I.25 rispettivamente per la s.p.a. e la s.r.l.) pur condividendo la necessità che la valorizzazione delle suddette quote non possa essere inferiore al valore di recesso, ritiene che la loro introduzione debba avvenire all'unanimità.

La Massima in evidenza, alla luce di quanto sopra, afferma la liceità di clausole statutarie che prevedano, anche all'esito dell'esercizio di diritti di covendita o di riscatto, che nella s.p.a. e nella s.r.l. il corrispettivo complessivamente corrisposto sia ripartito in modo non proporzionale alla partecipazione detenuta dagli alienanti.

Tale disciplina del disinvestimento è ritenuta attinente anche alla vicenda circolatoria delle azioni o quote e pertanto suscettibile di previsione statutaria tramite gli strumenti concessi dal legislatore: categorie di azioni nella s.p.a. (art. 2348, comma 2, c.c.) e diritti particolari nella s.r.l. (art. 2468, comma 3, c.c.).

Naturalmente anche le suddette pattuizioni sono sottoposte ai limiti esplicitamente o implicitamente imposti dal legislatore (es. divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. o necessità di equa valorizzazione delle partecipazioni che si ha obbligo di alienare).

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