Non c’è concorso formale tra bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria
09 Gennaio 2017
Non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, l. fall., che deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta. Il caso. Gli amministratori di una società fallita impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili per il reato di bancarotta per operazioni dolose, e che aveva confermato la penale responsabilità, accertata in primo grado, per le condotte di bancarotta distrattiva e documentale, di bancarotta societaria e di bancarotta distrattiva e documentale impropria. La bancarotta impropria può essere assorbita da quella fraudolenta. Tra i diversi motivi di ricorso, la S.C. evidenzia un profilo di censura relativo al reato di bancarotta impropria, ex art. 223, comma 2, l. fall., in relazione al quale deve essere ribadito il principio per cui non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria: quest'ultimo reato deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta. Il reato di cui all'art. 223, comma 2, costituisce un delitto c.d. “a causalità aperta” che può essere realizzato attraverso vari comportamenti; non richiede la compresenza degli elementi costitutivi di altri reati. Quanto all'elemento soggettivo, la volontà deliberata, o almeno l'accettazione del rischio, che l'azione posta in essere si ponga come causa – unica o concorrente – del fallimento dell'impresa concretizza l'elemento psicologico dell'agente. La Cassazione precisa che quando l'azione diretta a causare il fallimento si identifichi nella medesima condotta sussunta nel modello della bancarotta fraudolenta, tale reato assorbe quello di bancarotta impropria. Peraltro, come già affermato da precedenti pronunce, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma 1) e quello di bancarotta impropria (art. 223, comma 2) hanno ambiti diversi: quest'ultimo concerne condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento (così, Cass. Pen. n. 24051/2014). Di conseguenza, escluso il concorso formale tra i reati in esame, è possibile un concorso materiale, quando, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta fraudolenta, si siano verificati diversi e autonomi comportamenti dolosi che siano stati causa del fallimento. Bancarotta fraudolenta patrimoniale: amministratori di fatto e di diritto. La Cassazione Penale ha anche l'occasione di ribadire che, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto, anche se sia stato una mera testa di legno: il codice impone all'amministratore precisi obblighi di vigilanza, da cui discende la sua responsabilità in presenza, quanto all'elemento soggettivo, di una generica consapevolezza (come dolo generico o dolo eventuale) che l'amministratore ponga in essere condotte integranti il reato di bancarotta. |