Ancora sulla legittimazione passiva del socio nel giudizio per i debiti della s.r.l. estinta

La Redazione
21 Settembre 2017

Il giudizio avviato nei confronti di una s.r.l. prosegue nei confronti dei soci, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il giudizio avviato nei confronti di una s.r.l. prosegue nei confronti dei soci, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Con l'ordinanza n. 21803, depositata il 20 settembre, la Cassazione torna ad occuparsi del fenomeno successorio processuale in caso di estinzione della società nelle more del giudizio. Negli ultimi mesi, infatti, si sono registrati orientamenti contrastanti quanto ai limiti entro cui sono tenuti a rispondere i soci per i debiti della società.

Il caso. una s.r.l. riceveva una cartella di pagamento relativa ad Irpeg, Irap e Iva per l'anno di imposta 2001 e la impugnava davanti alla locale Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso del contribuente. La Ctr rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, la quale proponeva ricorso per cassazione, agendo sia nei confronti della società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, che nei confronti del socio unico.

La legittimazione processuale del socio. La S.C. ribadisce che la cancellazione di una società dal registro delle imprese nelle more del giudizio comporta la sua estinzione e, pertanto, la perdita della legittimazione processuale, in quanto soggetto giuridico non più esistente. Come affermato dalle pronunce a Sezioni Unite (Cass. n. 6070, 6071 e 6072 del 2013), dall'estinzione deriva una sopravvenuta legittimazione processuale (attiva e – come nel caso di specie – passiva) del socio, a titolo successorio.

Alle citate pronunce a Sezioni Unite, sono in realtà seguite sentenze con cui la Cassazione ha inteso limitare la legittimazione processuale del socio, affermando che l'Amministrazione finanziaria che intenda proseguire (o instaurare) l'azione nei confronti del socio di società estinta, deve dimostrare la sussistenza del presupposto della responsabilità del socio stesso; secondo questo orientamento, in particolare, il socio, risponde solo se vi sia stata distribuzione dell'attivo e nei limiti di quanto riscosso (così: Cass. n. 23916/2016; Cass. n. 13259/2015).

La pronuncia in commento, invece, dà continuità ai principi sanciti dalle Sezioni Unite: il giudizio può proseguire nei confronti dei soci, che rispondono indipendentemente “dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” (così, anche Cass. n. 9094/2017).

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