Denunzia al Tribunale, liquidazione della società e sospensione del procedimento

La Redazione
13 Gennaio 2017

Lo stato di liquidazione della società non è, di per sé, ostativo all'esercizio dell'azione di cui all'art. 2409 c.c., in caso di irregolarità degli amministratori.

Lo stato di liquidazione della società non è, di per sé, ostativo all'esercizio dell'azione di cui all'art. 2409 c.c., in caso di irregolarità degli amministratori; tuttavia, nel caso in cui con la messa in liquidazione l'assemblea abbia nominato quali liquidatori soggetti diversi da quelli che avevano rivestito la carica di amministratori e le cui irregolarità sono state denunciate dai sindaci, ricorre l'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 2409 c.c. e il procedimento può essere sospeso, onde consentire ai liquidatore di intraprendere senza indugio le verifiche e le iniziative previste dal comma citato.

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