In consultazione la bozza sull’OIC sugli strumenti finanziari derivati

La Redazione
13 Aprile 2016

Dopo le bozze inerenti gli OIC nn. 15 (Crediti) e 19 (Debiti), si apre la consultazione sul principio contabile Strumenti finanziari derivati. Prosegue così il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE.

Il principio contabile OIC Strumenti finanziari derivati, la cui bozza sarà disponibile in consultazione fino al 31 maggio p.v., ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione di tali strumenti, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa.

Il principio è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. L'art. 8, comma 4, g), D.lgs. n. 139/2015 introduce il comma 16-bis all'art. 16 D.lgs. n. 173/1997 che stabilisce “fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427 bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del codice delle assicurazioni private”. Tale principio pertanto non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione del presente principio:

a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;

b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un'operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un'operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d'azienda, le operazioni di fusione e scissione di società e le operazioni di trasformazione;

c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Rientrano invece nella sfera dell'OIC in consultazione quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;

b) il contratto sia destinato a tale scopo fino dalla sua conclusione;

c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Nell'appendice “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” sono indicate le scelte di fondo che hanno guidato la stesura del principio contabile. Il canale ufficiale OIC invita, infine, a far pervenire eventuali osservazioni non oltre il 31 maggio 2016 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

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