Nulla la fideiussione prestata dalla società a garanzia dei debiti assunti dall’amministratore

La Redazione
13 Aprile 2017

È nullo, e non semplicemente annullabile, il contratto di fideiussione prestato da una società a garanzia dei debiti assunti dal proprio amministratore.

È nullo, e non semplicemente annullabile, il contratto di fideiussione prestato da una società a garanzia dei debiti assunti dal proprio amministratore.

Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 9419 del 12 aprile.

Il caso. Una s.a.s. prestava fideiussione per un debito assunto dal socio accomandatario nei confronti di una banca; quest'ultima cedeva il credito a una s.r.l. che ricorreva per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità del contratto di fideiussione.

Indebita concessione di garanzia agli amministratori. La Cassazione torna sul tema dei riflessi civilistici di una norma penale, quale l'art. 2624 c.c. che, nella versione previgente, vieta(va) agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori, di farsi prestare dalla società garanzie per i debiti propri.

Se in una recente pronuncia (Cass. n. 26097/2016, su cui si veda la news in questo portale) si era affermata l'annullabilità dell'atto posto in essere in violazione della norma, con la pronuncia in esame la S.C. torna ad abbracciare l'orientamento tradizionale secondo cui la violazione dell'art. 2624 comporta l'invalidità del contratto che prevede la garanzia da parte della società per i debiti di un suo amministratore, e tale invalidità va ricondotta alla nullità (Cass. n. 1228/2000; Cass. n. 2858/1997).

Il contratto concluso in violazione della norma penale è nullo, non annullabile. La sanzione della nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., risulta coerente con l'interesse protetto dalla norma dell'art. 2624, interesse che coincide con la corretta gestione e amministrazione delle società. Tale norma è di pericolo presunto e condanna gli abusi di potere, tra i quali senz'altro rientra la prestazione di garanzie sociali a favore degli amministratori, per debiti personali di questi.

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