Le misure per favorire le imprese, i lavoratori e i pensionati

08 Gennaio 2014

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) sono entrate in vigore diverse novità - accomunate dall'intento di incentivare l'occupazione - che riguardano il mondo dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese. Il contributo analizza le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e le deduzioni IRAP spettanti per nuove assunzioni, volgendo poi lo sguardo agli ammortizzatori sociali e alle vicende degli esodati.
Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente (comma 127)

Dal 1° gennaio 2014 cambia il sistema di calcolo delle aliquote e le detrazioni fiscali per il lavoro dipendente. Generalmente per i redditi al di sotto di 8.000,00 euro lordi, la detrazione massima arriva a 1880,00 euro contro i 1840,00 prevista nell'anno precedente. Per i redditi da 8.000,00 a 28.000,00 euro lordi, la detrazione sarà di 978 euro con la possibilità d'aggiunta di un capitolo di 902,00 euro. È stata poi abolita la fascia di reddito (ex comma 2, art. 13, T.U.I.R.) che prevedeva il correttivo alla detrazione per i redditi compresi tra 23.000 e 28.000.

In particolare:

Reddito complessivo da lavoro dipendente

Detrazione spettante nel 2014

Formula

Non superiore a € 8.000,00

€ 1.880,00

> € 8.000,00 e 28.000,00

Si aggiunge a € 978,00 il risultato del prodotto tra € 902,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 28.000 sottratto il reddito complessivo e € 20.000

978 +

902 x (28.000 – reddito complessivo)

20.000

> € 28.000,00 e 55.000,00

E' pari al il risultato del prodotto tra € 978,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 55.000 sottratto il reddito complessivo e € 27.000

978 x (55.000 – reddito complessivo)

27.000

Ecco, in sostanza, come cambia la detrazione per lavoro dipendente rispetto al 2013:

FASCE DI REDDITO

DETRAZIONI 2013

FASCE DI REDDITO

DETRAZIONI 2014

reddito complessivo fino a € 8.000

€ 1840

reddito complessivo fino a € 8.000

€ 1880

reddito complessivo compreso

tra € 8.001 e 15.000

1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo:

502 € X (15.000 - reddito complessivo)/ 7.000

reddito complessivo compreso

tra 8.001 e 28.000

978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo:

902 € X (28.000 - reddito complessivo)/ 20.000

reddito complessivo compreso

tra € 15.001 e 55.000

1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:

(55.000 - reddito complessivo)/40.000

reddito complessivo compreso

tra 28.001 e 55.000

978 € X il coefficiente derivante dal seguente

calcolo:

(55.000 - reddito complessivo)/27.000

Correttivo da applicare quando il reddito complessivo è superiore a € 23.000 euro ma non supera i 28.000 €

La detrazione per lavoro dipendente aumenta:

fascia

aumento

23.001-24.000

10 euro

24.001- 25.000

20 euro

25.001-26.000

30 euro

26.001-27.700

40 euro

27.701-28.000

25 euro

Abolito (comma 2 art. 13 T.U.I.R.)

La nuova misura delle detrazioni spetta a chi percepisce:

  • redditi da lavoro dipendente percepiti dal datore di lavoro
  • redditi da lavoro dipendente percepiti dai soci lavoratori delle cooperative
  • indennità e compensi, percepiti da terzi in relazione ad un rapporto di lavoro dipendente
  • borse di studio
  • assegni per la formazione professionale
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione a progetto e coordinata continuativa
  • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare
  • redditi dei lavoratori socialmente utili
  • redditi dei sacerdoti
Incentivi all'occupazione: deduzioni IRAP per le nuove assunzioni (comma 132)

A valere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2014, le imprese che aumentano il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero di quelli con il medesimo contratto occupati in media nel periodo di imposta precedente, possono fruire del beneficio di dedurre dall'imponibile IRAP fino ad un massimo di 15.000,00 euro per ogni dipendente a tempo determinato e fino al limite dell'incremento complessivo del costo del personale le cui voci sono indicate nell'articolo 2425 del codice civile (art. 2425 – B) 9 del conto economico).
Il beneficio proposto segue le medesime misure a sostegno dell'occupazione già individuate dalla Legge Finanziaria, sia nel 2005 che nel 2008.

BONUS IRAP PREESISTENTE

2005

€ 5.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato; € 10.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

2008

€ 4.600 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato; € 9.200 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

BONUS IRAP a valere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2014

Misura dell'importo deducibile

Fino ad un massimo di 15.000 euro, per ogni nuovo assunto. L'importo deducibile va calcolato tenendo conto dell'incremento del numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto

Calcolo della base occupazionale

L'importo deducibile va calcolato tenendo conto dell'incremento del numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto alla media dei lavoratori occupati con il medesimo contratto nell'esercizio precedente.
L'incremento della base occupazionale va calcolato al netto anche delle diminuzioni di personale avvenute in società collegate e controllate al soggetto fruitore del bonus

Soggetti che possono fruire del bonus IRAP

  • persone fisiche che esercitano attività di impresa
  • società semplici
  • associazioni senza personalità giuridica
  • società di capitali
  • enti commerciali
  • società di persone
  • produttori agricoli, titolari di reddito agrario e con volume di affari superiore a 7.000 e che non si avvalgono del regime di esonero degli adempimenti IVA
  • enti privati non commerciali, limitatamente ai lavoratori impiegati nelle attività commerciali eventualmente svolte. Non sono considerati i lavoratori impiegati nell'attività istituzionale ne i lavoratori che sono occupati in modo promiscuo sia nell'attività commerciale che nell'attività istituzionale
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Validità temporale

Il bonus è applicabile per un triennio:

  • l'anno in cui è avvenuta l'assunzione
  • i due anni successivi all'assunzione

N.B.: per tutto il triennio di riferimento, il numero dei lavoratori dipendenti deve risultare superiore al numero di lavoratori occupati in media nell'esercizio di riferimento

Cessazione del beneficio

Il beneficio cessa:

  • quando nel triennio, il numero dei lavoratori dipendenti non supera la media dei lavoratori occupati con il medesimo contratto nell'esercizio di riferimento
  • quando il rapporto di lavoro “agevolato” cessa anche per cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (dimissioni del dipendente)
Stabilizzazione degli associati in partecipazione: proroga (comma 133 e comma 134)

La nuova Legge di Stabilità (Legge n. 147/2013) proroga i termini per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro prevista dalla Legge n. 99/2013. La stabilizzazione, mediante assunzione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, doveva avvenire entro marzo 2014. La legge di Stabilità ha ampliato i termini della stabilizzazione modificando l'art. 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99:

  • al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;
  • al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

Pacchetto Lavoro e Legge di Stabilità a confronto

Ante Legge di Stabilità 2014

Dopo la Legge di Stabilità 2014

Condizione per la stabilizzazione

Stipula di contratti collettivi nel periodo 1 giugno-30 settembre 2013, tra aziende e associazioni di qualsiasi titolo dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Stipula di contratti collettivi nel periodo 1 giugno-31 marzo 2014, tra aziende e associazioni di qualsiasi titolo dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Contenuto dei contratti collettivi

Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche apprendistato) entro tre mesi dalla stipula dei medesimi

Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche apprendistato) entro tre mesi dalla stipula dei medesimi

Recesso

I datori di lavoro nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, possono recedere dal contratto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo

I datori di lavoro nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, possono recedere dal contratto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo

Aziende già destinatarie di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali

Possono accedere al processo di stabilizzazione. Sino all'esito della verifica della correttezza degli adempimenti posti in essere dal datore di lavoro, gli effetti dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali già adottati sono sospesi.

N.B. sono sospesi gli effetti, ma non i termini

Possono accedere al processo di stabilizzazione. Sino all'esito della verifica della correttezza degli adempimenti posti in essere dal datore di lavoro, gli effetti dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali già adottati sono sospesi.

N.B. sono sospesi gli effetti, ma non i termini

Lavoratori interessati

Tutti i soggetti che rivestono la qualifica di associati in partecipazione con apporto di lavoro

Tutti i soggetti che rivestono la qualifica di associati in partecipazione con apporto di lavoro

Atti di conciliazione

A seguito della stipula dei contratti collettivi i lavoratori “associati in partecipazione con apporto di lavoro” possono accedere ad atti di conciliazione ex art. 410 cpc. Gli atti sono efficaci se il datore di lavoro ha versato una quota alla Gestione Separata INPS di una somma pari al 5% “della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato”

A seguito della stipula dei contratti collettivi i lavoratori “associati in partecipazione con apporto di lavoro” possono accedere ad atti di conciliazione ex art. 410 cpc. Gli atti sono efficaci se il datore di lavoro ha versato una quota alla Gestione Separata INPS di una somma pari al 5% “della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato”

Verifica degli adempimenti e conseguenze in materia di illeciti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di depositare presso la sede INPS di competenza entro il 31 gennaio 2014:

  • I contratti collettivi
  • Gli atti di conciliazione
  • I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore
  • L'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme alla gestione separata INPS

Il buon esito della verifica da parte dell'INPS e delle competenti D.T.L. (cui la sede INPS avrà inviato gli esiti della verifica) comporterà la estinzione degli illeciti previsti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali anche se l'attività ispettiva si è conclusa. (l'estinzione degli illeciti è valida anche per le forme di tirocinio)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di depositare presso la sede INPS di competenza entro il 31 gennaio 2014:

  • I contratti collettivi
  • Gli atti di conciliazione
  • I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore
  • L'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme alla gestione separata INPS

Il buon esito della verifica da parte dell'INPS e delle competenti D.T.L. (cui la sede INPS avrà inviato gli esiti della verifica) comporterà la estinzione degli illeciti previsti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali anche se l'attività ispettiva si è conclusa. (l'estinzione degli illeciti è valida anche per le forme di tirocinio)

ASpI - restituzione del contributo sulle assunzioni a tempo determinato (comma 135)

L'art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012 ("Legge Fornero"), stabilisce un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, volto a finanziare l'ASpI nella misura dell''1,40%, da calcolare sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. Il medesimo articolo, in caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, stabiliva la restituzione per un massimo di sei mensilità.

La Legge di Stabilità 2014 modifica in modo sostanziale tale norma “premiando” i datori di lavoro che stabilizzano i rapporti a termine trasformandoli in rapporti a tempo indeterminato, con la restituzione totale del contributo addizionale dell'1,4% versato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ammortizzatori sociali

In tema di ammortizzatori sociali la nuova Legge di Stabilità prevede:

Cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, Legge n. 92/2012

Rifinanziamento 600 milioni di euro

Contratti di solidarietà ex Legge n. 236/1993

Rifinanziamento 40 milioni di euro

Cassa integrazione Guadagni per cessazione di attività prorogata a 24 mesi (Legge n. 223/1991)

Rifinanziamento 50 milioni di euro

Contratto di solidarietà ex art. 1 Legge n. 863/1984, per le ore non lavorate

L'importo del contratto è stabilito nella misura del 70% nel limite massimo di 50 milioni di euro

Contribuzione alla Gestione Separata (comma 491 e comma 744)

La Legge di Stabilità ridisegna altresì la contribuzione per gli iscritti alla Gestione Separata:

co.co.co e co.co.pro - pensionati

22% (23,5 % nel 2015)

Partite IVA iscritti alla gestione separata, co.co.co. e co.co.pro. che non fruiscono di trattamento pensionistico

27% (+ 0,72%) (nel 2015, 28+0,72%)

Pensioni (comma 483 e comma 486)

In tema di pensioni la Legge di Stabilità 2014 stabilisce le regole, già fissate dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012) per la rivalutazione in base all'indice ISTAT, basando l'aumento sul 100% dell'indicizzazione al costo della vita alle sole pensioni fino a tre volte il cosiddetto trattamento minimo INPS (pari ad euro 1.486,29 euro). La Stabilità 2014 inverte parzialmente la tendenza stabilendo la rivalutazione anche la rivalutazione delle pensioni che superano tale soglia con la previsione di importi di rivalutazione decrescenti.

Per i trattamenti da 6 volte il minimo in su (da 2.972,58 euro mensili), l'aumento è del 40% , applicato alla parte della pensione che non supera questa soglia.

In particolare:

Importo in euro della pensione al mese

Percentuale della variazione dell'indice ISTAT applicabile

Aumento percentuale della Pensione

Fino a 1.486,29

100 %

1,20 %

Oltre 1.486,29 fino a 1.981,72

95 %

1,14 %

Oltre 1.981,72 fino a 2.477,15

75 %

0,90 %

Oltre 2.477,15 fino a 2.972,58

50 %

0,60 %

Oltre 2.972,58 (entro sei volte il minimo INPS)

40 %

0,48 %

Per il triennio 2014/2016, la Legge di Stabilità prevede un incremento del prelievo in modo progressivo partendo dalle rendite che superano di 14 volte il minimo INPS (oltre € 6.936,02 lordi al mese):

Importo mensile in euro della pensione

Prelievo straordinario

Da 6.936,02 fino a 9.908,60

6 %

Oltre 9.908,60 fino a 14.862,90

12 %

Oltre 14.862,90

18%

In tema di “esodati” (comma da 191 a 198) la Legge di Stabilità prevede la salvaguardia di ulteriori 23.000 unità tra i lavoratori c.d. “esodati” i quali potranno andare in pensione secondo i parametri fissati dalla normativa precedente la Legge Fornero.

I termini per andare in pensione per la generalità dei lavoratori dal 2014 sono i seguenti:

Lavoratore

Età contributiva

Età anagrafica

Tipologia di lavoro

Uomo

42 anni e 6 mesi

66 anni e 3 mesi

Dipendenti e autonomi

donna

41 anni e 6 mesi

66 anni e 3 mesi

Dipendenti del settore pubblico

donna

41 anni e 6 mesi

64 anni e 9 mesi

Autonomi

donna

41 anni e 6 mesi

63 anni e 9 mesi

Dipendenti del settore privato

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