Concordato preventivo e liquidazione dell'IVA per cassa

22 Dicembre 2014

Una società si avvale del nuovo regime della liquidazione dell'IVA per cassa introdotto dall'art. 32-bis DL 83/2012. Il differimento dell'esigibilità dell'IVA è limitato nel tempo, in quanto dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione l'imposta diviene comunque esigibile a meno che l'acquirente non sia assoggettato a procedura concorsuale. L'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 44/E del 26 novembre 2012 in base alla quale la procedura concorsuale si considera avviata nel momento in cui è emesso il provvedimento di apertura della procedura. Può considerarsi tale il decreto ex art. 161, comma 6, l.fall.? Diversamente, infatti, se si fa riferimento al decreto ex art. 163 l. fall., la norma sulla sospensione non sarebbe di fatto inapplicabile ai concordati preventivi?

Una società si avvale del nuovo regime della liquidazione dell'IVA per cassa introdotto dall'art. 32-bis DL 83/2012. Il differimento dell'esigibilità dell'IVA è limitato nel tempo, in quanto dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione l'imposta diviene comunque esigibile a meno che l'acquirente non sia assoggettato a procedura concorsuale. L'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 44/E del 26 novembre 2012 in base alla quale la procedura concorsuale si considera avviata nel momento in cui è emesso il provvedimento di apertura della procedura. Può considerarsi tale il decreto ex art. 161, comma 6, l.fall.? Diversamente, infatti, se si fa riferimento al decreto ex art. 163 l. fall., la norma sulla sospensione non sarebbe di fatto inapplicabile ai concordati preventivi?

RIFERIMENTI NORMATIVI. L'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 stabilisce che, “in esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali”.

OSSERVAZIONI. Come noto, il regime IVA per cassa, introdotto dall‘articolo 32-bis del DL 83/2012, consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso, e comunque entro il limite massimo di un anno dalla data di effettuazione dell'operazione. La cennata disposizione tuttavia precisa che il limite annuale non trova applicazione nell'ipotesi in cui “il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali”.
A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare del 26 novembre 2012 n. 44, ha sostenuto che “il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali. A tal fine è necessario che la procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno. In particolare, le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura”.
Se si aderisse alla tesi dell'Amministrazione finanziaria, ovvero che il termine annuale per il pagamento dell'IVA per cassa non trova applicazione solo se il cessionario o committente è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, allora occorrerebbe attendere il decreto di ammissione del Tribunale di cui all'art. 163 l. fall., poichè, sino all'emissione di tale provvedimento, la società che ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura concordataria non può ritenersi ammessa alla stessa.
Tuttavia, valorizzando il dato letterale della disposizione in esame, il quale parla di “assoggettamento” a procedura concorsuale e non di “ammissione” alla stessa, si potrebbe ritenere che la previsione di cui all'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 possa trovare applicazione anche nel caso di una società che abbia depositato una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato con riserva (di presentazione della proposta e del piano nel termine assegnato dal tribunale), atteso che dal momento della presentazione della domanda la società può ritenersi assoggettata ad una procedura,
subendo il cd “spossessamento attenuato” dei propri beni, giusta il disposto dell'art. 161, settimo comma, l. fall. e dell'art. 167 l. fall. secondo cui “durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”.
Ciò detto, non può sottacersi l'orientamento della Suprema Corte, in materia di deducibilità delle perdite su crediti, secondo cui, nel caso di procedure concorsuali, la perdita su crediti si può dedurre soltanto al momento di apertura della procedura, in quanto solo in tale fase si concretizzano gli elementi “certi e precisi” di inesigibilità del credito maturato dall'impresa. La Suprema Corte, con la sentenza 1 giugno 2012 n. 8822, ha infatti statuito che nell'ipotesi in cui il debitore sia sottoposto ad una procedura di concordato preventivo la perdita deve essere dedotta per intero nell'esercizio in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura, così indirettamente confermando, sotto questo profilo, la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui il limite annuale per il pagamento dell'IVA per cassa non si applica solo nel caso in cui il cessionario o il committente sia stato ammesso ad una procedura concorsuale (in senso tecnico).
In conclusione, pertanto, si ritiene che, aderendo alla tesi dell'Agenzia delle Entrate, non si possa parlare di assoggettamento o di ammissione alla procedura concorsuale sino all'emissione del decreto di cui all'art. 163 l. fall.

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