Una società presenta domanda di concordato in bianco e, successivamente, presenta un piano liquidatorio con affitto di azienda e contratto estimatorio con un unico soggetto. Prima del deposito del piano la società affittuaria acquista da un creditore della società concordataria l'intero credito da quest'ultimo vantato nei confronti della procedura. A quel punto la società affittuaria, nuova titolare del credito, pretende di compensare tale credito con i propri debiti derivanti dai canoni di locazione e dall'acquisto della merce di cui al contratto estimatorio. Si ritiene tuttavia che il credito acquistato, sorto anteriormente al deposito della domanda di concordato non sia compensabile con debiti divenuti esigibili successivamente alla stessa, trattandosi infatti di credito inesigibile ai sensi dell'art. 168 l. fall., difetta uno dei presupposti richiesti dall'art. 1243 c.c. per la compensazione legale. Considerato che poi la società ammessa al concordato è stata dichiarata fallita in quanto non sono state raggiunte le maggioranze di legge, tale divieto di compensazione resta fermo oppure la successiva dichiarazione di fallimento elimina lo "spartiacque" dell'art. 168 l. fall. stabilito dalla precedente domanda di concordato?
RIFERIMENTI NORMATIVI. L'art. 169 della Legge Fallimentare dispone che al concordato preventivo “si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63”.
L'art. 56 prevede che “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”. Al successivo secondo comma la norma prevede che “per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.
OSSERVAZIONI. Come sopra riportato, anche nel concordato preventivo, analogamente al fallimento, giusta il disposto dell'art. 169 l.fall., trova applicazione l'art. 56 l.fall., di talché i creditori dell'imprenditore in procedura possono compensare i propri crediti con i debiti che essi hanno verso lo stesso, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura, benché sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento o, nel caso del concordato preventivo, del deposito della domanda per l'ammissione alla procedura concorsuale minore.
La compensazione in ambito concorsuale, infatti, ponendosi come deroga al principio della par condicio creditorum, presuppone che le reciproche ragioni di credito preesistano al deposito della domanda per l'ammissione alla procedura prescelta.
L'art. 56 pone una eccezione alla regola della par condicio creditorum atteso che consente ad uno o più creditori, avuto riguardo all'importo oggetto di compensazione, di vedere riconosciuto in sede concorsuale l'intero ammontare relativo al credito vantato, in deroga al criterio del concorso sostanziale, solo però per i crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento o, nel caso del concordato preventivo, del deposito della domanda di concordato preventivo.
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito hanno precisato che dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della “par condicio creditorum” e ciò neppure nel caso detti pagamenti vengano effettuati mediante compensazione di debiti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato con crediti venuti ad esistenza in pendenza della procedura concorsuale, atteso che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato dev'essere destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori concordatari (cfr., ex pluribus, Tribunale di Padova, sez. I, 9 maggio 2013).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che le rispettive ragioni di credito sono sorte l'una prima, l'altra dopo il deposito della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo si ritiene che, in sede concordataria, non possa operare la compensazione..
Il credito acquistato dal creditore concorsuale è ancora riferibile, infatti, a seguito della dichiarazione di fallimento, all'imprenditore fallito (come debito). mentre alla massa patrimoniale che viene ora gestita dal Curatore pertiene il credito per i canoni d'affitto (prima debito dell'affittuaria) con una evidente mancanza di corrispondenza tra le sfere patrimoniali cui appartengono le rispettive partite creditorie.
E tale mancata corrispondenza tra masse patrimoniali era sussistente, a ben vedere, anche nel corso della precedente procedura concordataria.
A tal riguardo, basti considerare che il patrimonio facente capo all'imprenditore era ormai riferibile, a partire dal deposito del ricorso concordatario, ad un differente “centro di interessi” (Cfr. la già citata Cass. 28 ottobre 1976, n. 3881), composto non solo dall'imprenditore, ma anche dai creditori concorsuali, nel cui interesse il patrimonio predetto veniva gestito ed amministrato.
Del resto, le stesse norme che disciplinano il concordato sono caratterizzate dalla cura del patrimonio del debitore, con lo scopo risanatorio dell'impresa (in tal senso, cfr. Tribunale di Reggio Emilia 11 marzo 2015).
In altre parole, nel caso di specie, non può esservi compensazione dei crediti nemmeno con la successiva dichiarazione di fallimento, poiché non sussiste la reciprocità dei crediti prescritta dall'art. 56 l.fall.
A conferma, si rileva che, oltre ai già menzionati arresti, la Suprema Corte ha, altresì, statuito che “è inapplicabile l'art. 169 l.fall., che richiama l'art. 56 l.fall., nel caso in cui ad un credito già non compensabile in sede concordataria abbia fatto seguito il fallimento del debitore” (Cass. 22 novembre 2007, n. 24330; in senso conforme cfr., anche, Cass. 22 giugno 1991, n. 7046).
Alla luce di quanto sin qui ritenuto e con il conforto della giurisprudenza di legittimità, è possibile concludere che:
- non v'è compensazione tra un credito anteriore alla procedura concorsuale ed un controcredito sorto successivamente o in occasione del concordato;
- non opera il principio di cui all'art. 56 l.fall., per mancanza di reciprocità dei crediti, anche nel caso in cui al concordato segue il fallimento del debitore.