Azione sociale di responsabilità da parte della s.r.l. e necessità di delibera assembleare

10 Febbraio 2014

Malgrado l'assenza di uno specifico parametro normativo, si tende ad ammettere la legittimazione attiva della società a responsabilità limitata rispetto all'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476 c.c.. È comunque necessaria una deliberazione autorizzativa dell'assemblea dei soci, come richiesto dall'art. 2393 c.c. in tema di società per azioni, o gli attuali amministratori possono agire autonomamente?

Malgrado l'assenza di uno specifico parametro normativo, si tende ad ammettere la legittimazione attiva della società a responsabilità limitata rispetto all'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476 c.c.. È comunque necessaria una deliberazione autorizzativa dell'assemblea dei soci, come richiesto dall'art. 2393 c.c. in tema di società per azioni, o gli attuali amministratori possono agire autonomamente?

LA LEGITTIMAZIONE DELLA S.R.L. - L'art. 2476 c.c., menzionando la legittimazione dei singoli soci, per la cui iniziativa evidentemente non è necessaria alcuna deliberazione dell'assemblea, tace sulla legittimazione della società. Tuttavia, secondo una corrente interpretativa tale legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità deriva direttamente dal primo comma di quest'ultima norma, secondo cui gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; nonostante la mancata espressa previsione della facoltà di esercitare l'azione, si deve, cioè, ritenere che all'attribuzione del diritto sostanziale non possa che conseguire il riconoscimento dello strumento processuale dell'azione.

LA QUESTIONE – Posto che la regola di cui all'art. 2393, comma 1, c.c. (a detta del quale l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione) è espressione di un principio generale, deve essere affermata la necessità nella s.r.l. di una previa delibera della società per il promuovimento dell'azione sociale di responsabilità.
Sarebbe infatti incongruo lasciare agli amministratori la legittimazione in ordine all'esperimento dell'azione di responsabilità nei loro stessi confronti. Invero, accanto all'ipotesi in cui si agisce contro un amministratore non più in carica, è possibile anche l'azione contro un amministratore ancora in carica, con il rischio che lo strumento sia utilizzato all'interno di un consiglio di amministrazione per condizionare l'operato di un consigliere.
In secondo luogo è opportuno evidenziare che, se gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, non è poi ammissibile che la loro responsabilità sia contestata da un (altro) amministratore, senza che siano coinvolti gli stessi soci. Se il potere di disporre dell'azione di responsabilità spetta comunque sempre alla società e quindi all'assemblea dei soci, che possono rinunciarvi o farne oggetto di transazione, deve essere riconosciuto sempre all'assemblea dei soci il potere/dovere preliminare di deliberare il promuovimento dell'azione sociale di responsabilità (si veda, in proposito, Trib. Padova 19 luglio 2012).

CONCLUSIONI – E' pertanto ragionevole ritenere che l'azione di responsabilità promuovibile dalla società nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata debba essere autorizzata dall'assemblea dei soci con apposita delibera.

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