Nel caso di fallimento del socio occulto ex art. 147 l. fall., il litisconsorzio con l'originario creditore che aveva chiesto ed ottenuto il fallimento della società deve essere assicurato solo nella fase dell'eventuale reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento in estensione del socio e non anche nel procedimento prefallimentare di primo grado finalizzato all'estensione medesima. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10795 del 16 maggio 2014.
Il caso. Dopo la dichiarazione di fallimento di una società, su istanza del curatore veniva dichiarato fallito in estensione ex art. 147 l. fall. anche il socio occulto, il quale proponeva reclamo lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante nel procedimento (in estensione) di primo grado, ma la Corte d'appello confermava il provvedimento impugnato, ritenendo sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nella fase di reclamo. La vicenda giungeva, quindi, in Cassazione.
Fallimento in estensione e litisconsorzio con il creditore istante. Con la pronuncia in commento, la Cassazione si occupa di una questione finora poco approfondita, specie nella vigenza della nuova disciplina fallimentare: la posizione di litisconsorte necessario del creditore istante a seguito di domanda di fallimento in estensione.
Ebbene, la Suprema Corte ritiene che, come è stato correttamente osservato dai giudici di merito, il litisconsorzio con i creditori istanti è necessario solo nella fase di reclamo.
Dopo la dichiarazione di fallimento, infatti, l'interesse dei creditori sociali è tutelato dall'iniziativa del curatore, il quale è legittimato, al pari dei creditori stessi, a chiedere l'estensione del fallimento e, quindi, ad ampliare la massa attiva. In tale fase, pertanto, non appare necessaria la presenza dei creditori nel procedimento ex art. 147, salvo che siano loro stessi a presentare istanza di estensione.
Diverso il discorso nella fase di reclamo del fallimento in estensione: qui, infatti, potrebbe essere revocato il fallimento, con pregiudizio degli interessi del creditore originariamente istante, il quale si troverebbe anche esposto ad eventuali domande risarcitorie del fallito in estensione.
Appare, quindi, giustificato, il litisconsorzio con il creditore istante in questa fase di reclamo del fallimento in estensione.