È fallibile anche la cooperativa che persegue scopi mutualistici

La Redazione
31 Marzo 2014

Una società cooperativa reclama dapprima la sentenza che ne ha dichiarato il fallimento e poi, contro il provvedimento reiettivo della Corte d'Appello, ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 1 l. fall per carenza della qualità di imprenditore commerciale (in coerenza con la disciplina europea, in particolare con il Regolamento CE n. 2201 del 1996 e successivi); la violazione degli artt. 15 e 18, comma 10, l. fall., essendo l'esposizione debitoria inferiore a 30.000 euro; la violazione dell'art. 5 l. fall., in quanto per la dichiarazione dello stato di insolvenza non sarebbe sufficiente un solo bilancio negativo; il fatto che lo stesso creditore istante avesse già proposto la medesima istanza di fallimento in precedenza e questa era stata rigettata.

IL CASO - Una società cooperativa reclama dapprima la sentenza che ne ha dichiarato il fallimento e poi, contro il provvedimento reiettivo della Corte d'Appello, ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 1 l. fall per carenza della qualità di imprenditore commerciale (in coerenza con la disciplina europea, in particolare con il Regolamento CE n. 2201 del 1996 e successivi); la violazione degli artt. 15 e 18, comma 10, l. fall., essendo l'esposizione debitoria inferiore a 30.000 euro; la violazione dell'art. 5 l. fall., in quanto per la dichiarazione dello stato di insolvenza non sarebbe sufficiente un solo bilancio negativo; il fatto che lo stesso creditore istante avesse già proposto la medesima istanza di fallimento in precedenza e questa era stata rigettata.
La Corte rigetta in toto il ricorso.

IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO NON PASSA IN GIUDICATO - Il fatto che in precedenza sia stata disattesa un'istanza di fallimento presentata dal medesimo creditore non impedisce la dichiarazione di fallimento, perché il decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento non è idoneo a passare in giudicato, essendo un provvedimento non definitivo e che non incide sui diritti ( cfr. anche Cass. Sez I, 8 febbraio 2012, n. 1776 ; Cass. Sez. I 21 dicembre 2010, n. 25818).

LA SUSSISTENZA E LA PROVA DELLO STATO DI INSOLVENZA – I giudici di legittimità ribadiscono che l'onere della prova circa lo stato di insolvenza (così come la natura d imprenditore commerciale, essendo anch'esso un elemento costitutivo) ricade sull'istante. In capo al fallendo grava, invece, la prova sugli elementi impeditivi, estintivi e modificativi: la sussistenza, cioè, di esclusioni relative al limite dimensionale della fallibilità.

LA NATURA COMMERCIALE PUÒ COESISTERE CON LA FINALITÀ MUTUALISTICA – Punto centrale della disamina compiuta dai giudici di legittimità riguarda il rapporto tra le finalità mutualistica dell'attività e la qualità di imprenditore fallibile. In senso contrario rispetto a quanto asserito dalla cooperativa ricorrente, secondo la quale il compimento di un'attività mutualistica impedirebbe la fallibilità (perché non vi sarebbe un'impresa definibile come commerciale), la Corte afferma due principi.
In primo luogo l'impresa commerciale non persegue necessariamente un lucro soggettivo.
In secondo luogo, la cooperativa che abbia fini mutualistici non è per ciò solo sottratta al fallimento.
Ciò che qualifica un'impresa come commerciale è infatti il perseguimento di un fine di lucro in senso oggettivo, il quale consiste nel rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi. Ciò che rileva pertanto è la mera remunerazione dei fattori produttivi; lo scopo di lucro attiene al solo scopo soggettivo che muove l'imprenditore a svolgere l'attività, ed è del tutto irrilevante.
Pertanto lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato ed è di conseguenza applicabile l'art. 2545-terdecies c.c., il quale prevede appunto la possibilità del fallimento delle cooperative.

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