SIM in liquidazione coatta amministrativa: il regime del c.d. risparmio gestito rimane applicabile

La Redazione
14 Marzo 2014

I commissari liquidatori di una società in liquidazione coatta amministrativa si sono rivolti all'Agenzia delle Entrate, tramite interpello, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 L. 212/2000, chiedendo quale sia nel caso di specie la corretta applicazione dell'art. 7 D. lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in materia di imposta sostitutiva sul risultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio.

I commissari liquidatori di una società in liquidazione coatta amministrativa si sono rivolti all'Agenzia delle Entrate, tramite interpello, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, L. 212/2000, chiedendo quale sia nel caso di specie la corretta applicazione dell'art. 7. D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in materia di imposta sostitutiva sul risultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio.


Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate riguardava una società di intermediazione mobiliare (SIM) in stato di liquidazione coatta amministrativa e a cui era stata revocata l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico. Tra questi servizi rientravano anche gli incarichi di gestione individuale di portafoglio relativamente ai quali i contribuenti avevano esercitato l'opzione di c.d. regime del risparmio gestito (art. 7, comma 1, D.Lgs. 461/97) il quale comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato dalla gestione nella misura del 20%.
I commissari liquidatori sono tenuti al calcolo e al versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato su ciascun conto individuale nel periodo di durata della procedura di liquidazione coatta amministrativa?

A parere dei commissari liquidatori al quesito dovrebbe darsi risposta negativa, per due ordini di ragioni.
Anzitutto, la società in LCA non è più un soggetto abilitato alla gestione di portafogli individuali, avendo perso tale status a seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 20013.
In secondo luogo, i mandati di gestione in essere si sono risolti ex lege nel momento in cui gli organi della procedura si sono insediati e quindi le opzioni esercitate dai clienti per l'applicazione del risparmio gestito risultano ormai prive di effetto.
Di opposto parere è stata invece l'Agenzia delle Entrate, che espone le sue motivazioni nella Risoluzione 19/E del 13 febbraio 2014.


L'Agenzia ribadisce un principio già precedentemente espresso nella circolare 28/E del 4 agosto 2006, secondo cui “gli obblighi che gravano sul sostituto d'imposta, anteriormente alla liquidazione coatta, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore”.
Tale principio è coerente con le norme disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa delle SIM: l'art 57 TUF (Testo Unico della Finanza, D.lgs. 58/1998) rinvia alla procedura nonché ai relativi adempimenti, “in quanto compatibili”, previsti dal Testo Unico bancario, D.Lgs. n. 385/1993.
Le ragioni esposte dai commissari liquidatori non vengono quindi reputate condivisibili: pur venendo meno il contratto di mandato, le disponibilità finanziarie non possono essere restituire al contribuente fino alla conclusione della procedura concorsuale, differentemente da quanto accade nell'ipotesi di scioglimento volontario.
Inoltre, l'eventuale revoca dell'opzione espressa dal contribuente ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata espressa.
Ciò significa, spiega l'Agenzia, che i commissari liquidatori assumono la gestione degli strumenti finanziari gestiti dalla SIM in liquidazione in un'ottica di minimizzazione del rischio, e che anche dopo la messa in liquidazione della SIM non vengono meno i presupposti per i quali il legislatore ha ritenuto opportuno assoggettare a tassazione il reddito maturato dalle gestioni individuali di portafoglio.


In conclusione, se il contribuente ha optato per un regime a risparmio gestito i commissari liquidatori hanno l'onere di applicare lo stesso regime fiscale a cui era sottoposto il patrimonio gestito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale.

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