Ammissibilità di una cooperativa sociale al concordato preventivo e accesso all’accordo di ristrutturazione
11 Dicembre 2014
Può una cooperativa sociale, che esercita attività commerciale e che non possiede i requisiti di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., accedere agli istituti dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo?
IL QUADRO NORMATIVO - Dalla lettera della rubrica dell'art. 1, l. fall. (che recita «Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo») e dal riferimento contenuto nella stessa norma alle «disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo» emerge che il requisito soggettivo ai fini dell'ammissione al concordato preventivo è lo stesso prescritto per l'assoggettamento a fallimento. Di conseguenza, hanno facoltà di accedere alla procedura concordataria gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e che non presentano il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità elencati dal comma 2 dell'art. 1. LA GIURISPRUDENZA – In merito alla fallibilità delle società cooperative (alle quali ai sensi dell'art. 2519 c.c. si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la società per azioni), la Cassazione ha recentemente affermato che non è di per se sufficiente dichiarare l'appartenenza della società al novero delle cooperative per essere esclusi dalla procedura fallimentare (in tal senso, Cass., 24 marzo 2014, n. 6835). Infatti, l'art. 2545-terdecies, comma 1, seconda parte ammette il fallimento delle cooperative che svolgano attività di imprenditore commerciale, stabilendo che esse sono sottoposte anche a fallimento, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione. LA SOLUZIONE – Dal su esplicato quadro normativo e giurisprudenziale non risulta dunque alcun impedimento alla possibilità che una cooperativa sociale che esercita attività commerciale e che non possiede i requisiti di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. acceda agli strumenti negoziali di gestione della crisi quali il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti. |