Ammissibilità di una cooperativa sociale al concordato preventivo e accesso all’accordo di ristrutturazione

11 Dicembre 2014

Può una cooperativa sociale, che esercita attività commerciale e che non possiede i requisiti di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., accedere agli istituti dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo?

Può una cooperativa sociale, che esercita attività commerciale e che non possiede i requisiti di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., accedere agli istituti dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo?

IL QUADRO NORMATIVO - Dalla lettera della rubrica dell'art. 1, l. fall. (che recita «Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo») e dal riferimento contenuto nella stessa norma alle «disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo» emerge che il requisito soggettivo ai fini dell'ammissione al concordato preventivo è lo stesso prescritto per l'assoggettamento a fallimento. Di conseguenza, hanno facoltà di accedere alla procedura concordataria gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e che non presentano il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità elencati dal comma 2 dell'art. 1.
Tuttavia, l'area delle imprese che possono accedere al concordato non è esattamente sovrapponibile a quella delle imprese fallibili, in quanto, ai sensi dell'art. 3, «le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195». Pertanto, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa che non possono essere dichiarate fallite possono comunque accedere al concordato preventivo. Occorre tuttavia precisare che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse al concordato preventivo solo qualora non sia stata già aperta la liquidazione coatta.

LA GIURISPRUDENZA – In merito alla fallibilità delle società cooperative (alle quali ai sensi dell'art. 2519 c.c. si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la società per azioni), la Cassazione ha recentemente affermato che non è di per se sufficiente dichiarare l'appartenenza della società al novero delle cooperative per essere esclusi dalla procedura fallimentare (in tal senso, Cass., 24 marzo 2014, n. 6835). Infatti, l'art. 2545-terdecies, comma 1, seconda parte ammette il fallimento delle cooperative che svolgano attività di imprenditore commerciale, stabilendo che esse sono sottoposte anche a fallimento, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione.
Considerato poi che la società cooperativa è innanzitutto un'impresa, la natura commerciale, o meno, dell'attività svolta deve essere individuata alla stregua dell'art. 2195 c.c., e quindi, indipendentemente dal contenuto (altruistico) dello scopo sociale. La cooperativa avrà dunque natura commerciale o non commerciale a seconda che in concreto eserciti o meno un'attività compresa tra quelle enunciate dall'art. 2195 c.c.
Del resto, la giurisprudenza ha affermato la piena compatibilità tra scopo mutualistico e esercizio di attività commerciale, precisando che ciò si verifica indipendentemente dallo scopo sociale indicato nell'atto costitutivo, rilevando unicamente l'esercizio obbiettivo di fatto di un'attività commerciale (da ultimo cfr. Trib. Padova, 12 aprile 2002). In particolare, secondo la Suprema Corte, non è il fine mutualistico che esclude in sè la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545-terdecies, come prima l'art. 2540 c.c., ne prevede espressamente la dichiarazione di fallimento, così riconoscendo che queste possono svolgere anche un'attività commerciale (così Cass., 24 marzo 2014, n. 6835).
Di conseguenza, le società cooperative potranno essere ammesse anche alla procedura di concordato preventivo o accedere all'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

LA SOLUZIONE – Dal su esplicato quadro normativo e giurisprudenziale non risulta dunque alcun impedimento alla possibilità che una cooperativa sociale che esercita attività commerciale e che non possiede i requisiti di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. acceda agli strumenti negoziali di gestione della crisi quali il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Infatti, la sussistenza o meno dei requisiti di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. non influisce in alcun modo sulla fallibilità o meno (tanto più sull'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione).

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