Il socio e/o l'amministratore di una società di capitali in amministrazione straordinaria è legittimato processualmente, nel caso di specie intervento volontario autonomo, a stare in giudizio in sostituzione del Commissario straordinario, visto che la legge Marzano non richiama l'art. 43 della l. fall.?
PREMESSA. L'art. 27 D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dispone che le imprese dichiarate insolventi ai sensi del precedente art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria quando presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Al riguardo, è previsto che la ristrutturazione può conseguirsi, alternativamente, attraverso la cessione dei complessi aziendali in base ad un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'attività dell'impresa di durata non superiore ad un anno (c.d. “programma di cessione dei complessi aziendali”), o attraverso la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa in base ad un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (c.d. “programma di ristrutturazione”).
Al fine di garantire l'efficace ristrutturazione dell'impresa di grandi dimensioni in stato di insolvenza e del gruppo nel quale la medesima è inserita e di perseguire, oltre alla garanzia dei creditori, l'obiettivo di conservazione dell'avviamento e della posizione di mercato dell'impresa, assicurando la ristrutturazione del passivo e l'eventuale dismissione degli asset non strategici o non coerenti con l'oggetto dell'attività principale dell'impresa medesima, il legislatore è successivamente intervenuto con il D.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella L. 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. Legge Marzano), che estende la possibilità di avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al citato art. 27 D. Lgs. 270/1999, alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.
Tuttavia, mentre la decisione di apertura dell'amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999 è rimessa al tribunale, l'ammissione alla procedura di cui al D.L. 39/2004 è pronunciata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Tale decreto, nel quale è contenuta la nomina del commissario straordinario (commissario giudiziale nella procedura prevista dal D.Lgs. 270/1999), deve essere comunicato immediatamente al tribunale competente, che provvede alla dichiarazione dello stato d'insolvenza.
LA SOLUZIONE. Tanto premesso, dalla lettura congiunta degli artt. 19, comma 3, D. Lgs. 270/1999 - secondo cui l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti previsti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 l. fall., sostituito al curatore lo stesso commissario giudiziale - e 3 D.l. 347/2003, in base al quale il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale, discende che nelle controversie, anche in corso, inerenti ai rapporti patrimoniali dell'impresa sta in giudizio il commissario straordinario.
La legittimazione attiva, al pari di quanto accade nel concordato preventivo, e diversamente da quanto si verifica nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999, è comunque riservata al debitore, ed è esclusa sia per i creditori che per il pubblico ministero (sul tema, v. F. Di Marzio, Appunti sull'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, in IlFallimentarista.it, il quale, dopo aver evidenziato perplessità in merito a tale soluzione rilevando “l'inadeguatezza del sistema disciplinare ad assicurare la protezione degli interessi proclamati”, osserva come “la riserva di legittimazione attiva sia imposta proprio dalla peculiare struttura del procedimento”).