Concordato, sospetti di atti in frode e dubbi sulla fattibilità: i limiti delle verifiche che deve svolgere l’attestatoreFonte: Trib. Udine , 16 aprile 2015
21 Aprile 2015
Non spetta all'attestatore segnalare l'esistenza di atti in frode ai sensi dell'art. 173 l. fall., questi dovranno essere oggetto di indagine da parte del commissario giudiziale nella relazione di cui all'art. 172 l. fall. Il tribunale può esprimere giudizio negativo circa ammissione al concordato solo nell'ipotesi in cui vi sia una manifesta ed assoluta inattitudine del piano a realizzare quanto prospettato. Pertanto anche qualora vi siano dei dubbi in merito a tempi e mezzi di realizzazione il concordato è da considerarsi ammissibile, sarà poi nel caso il commissario giudiziale a chiederne la revoca. |