Cessione del credito e opponibilità della compensazione

La Redazione
20 Maggio 2015

Il fideiussore citato in giudizio dal creditore unitamente al debitore principale per l'adempimento coattivo della medesima prestazione può opporgli non solo le eccezioni opponibili dal debitore principale, ma altresì quelle fondate sui suoi rapporti personali con il creditore.

Il fideiussore citato in giudizio dal creditore unitamente al debitore principale per l'adempimento coattivo della medesima prestazione può opporgli non solo le eccezioni opponibili dal debitore principale, ma altresì quelle fondate sui suoi rapporti personali con il creditore: egli, pertanto, può far valere in compensazione un proprio credito verso di lui, con la conseguenza che, costituendo la compensazione una causa satisfattiva di estinzione dell'obbligazione, essa giova al debitore principale, dal quale il creditore, correlativamente liberato dalla sua obbligazione verso il fideiussore, non potrà pretendere l'ulteriore adempimento del debito principale (nella specie, in merito alla opponibilità della compensazione tra la garante, quale debitrice ceduta, e la cessionaria del credito, il Trib. ha rilevato ai sensi dell'art. 1248 c.c. che la cessionaria non aveva allegato alcun comportamento della garante ceduta, concludente ed univoco quanto alla accettazione della cessione).

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