Conseguenze del mancato rispetto del termine di approvazione del bilancio di esercizio

Daniele Fico
30 Giugno 2015

Quali conseguenze produce sulla delibera di approvazione del bilancio di esercizio la violazione del termine di approvazione previsto dal codice civile?

Quali conseguenze produce sulla delibera di approvazione del bilancio di esercizio la violazione del termine di approvazione previsto dal codice civile?

Premessa. Come noto, l'art. 2364, comma 2, c.c. (applicabile alle s.r.l. in forza del rinvio contenuto nell'art. 2478-bis, comma 1, c.c.) impone la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci chiamata a discutere e deliberare sull'approvazione del bilancio entro il termine previsto dallo statuto, in ogni caso non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale articolo consente altresì di prevedere statutariamente, per le società che redigono il bilancio consolidato ovvero in presenza di particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto sociale, un termine maggiore, non superiore comunque a centottanta giorni.

Il differimento del termine di approvazione. Il legislatore ha quindi previsto la possibilità di prorogare il termine ordinario dei centoventi giorni in presenza di un'esplicita previsione statutaria e di situazioni rappresentate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ovvero dalla esistenza di particolari esigenze concernenti la struttura e l'oggetto sociale.

La prima delle due fattispecie, rappresenta il caso tipico di società capogruppo che per redigere e, quindi, approvare il proprio bilancio di esercizio, devono attendere l'acquisizione dei dati e informazioni contenute nei bilanci delle società controllate. Con riferimento, invece, alla seconda fattispecie, è necessario distinguere le particolari esigenze legate alla struttura, da quelle concernenti l'oggetto sociale. Per struttura della società sembra doversi intendere più propriamente struttura dell'impresa; è questo il caso, a titolo esemplificativo, della struttura industriale, commerciale o amministrativa, articolata in più sedi distaccate, ciascuna con contabilità autonoma e separata, dalle quali devono affluire al centro i dati inerenti al bilancio d'esercizio oggetto di approvazione. L'ipotesi di particolari esigenze concernenti l'oggetto sociale, a sua volta, attiene a società che, per la particolarità dell'attività svolta, necessitano di tempi lunghi per la disponibilità dei dati di bilancio. E' questo il caso, ad esempio, delle imprese edili nelle quali, per lavori particolarmente complessi, per la chiusura del bilancio d'esercizio è necessaria la conoscenza degli stati di avanzamento lavori.

Il differimento dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio costituisce una norma di carattere eccezionale e non certo una norma di funzionamento ordinario della società, non potendo, infatti, rappresentare una regola di comportamento costante da parte dell'organo amministrativo che, qualora si avvalga della proroga, è comunque obbligato ad illustrarne i motivi nella relazione sulla gestione (art. 2364, comma 2, c.c). Si può discutere, al riguardo, sulle modalità di comunicazione della dilazione del termine per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata le quali, come noto, non sono obbligate alla redazione della relazione sulla gestione. Al riguardo, pare lecito ritenere che, in assenza della relazione sulla gestione, la illustrazione delle ragioni della proroga può essere fornita nella nota integrativa al bilancio.

Violazione del termine e conseguenze sulla delibera assembleare di approvazione. La convocazione tardiva, seppure provocata da un utilizzo improprio del disposto di cui al secondo comma dell'art. 2364 c.c. non comporta però l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio. Il termine previsto dal più volte citato art. 2364 c.c., infatti, ha quale scopo quello di fissare un limite alla situazione d'incertezza relativa alla determinazione del bilancio di ciascun esercizio di riferimento, con la conseguenza che la sua decorrenza non esonera gli amministratori dall'obbligo di redazione del bilancio.
L'utilizzo illegittimo di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2364 c.c. e, più in generale, il mancato rispetto del termine suddetto, quindi, non fa venire meno l'obbligo di redazione del bilancio e di convocazione dell'assemblea dei soci da parte dell'organo amministrativo, né costituisce una violazione della funzione informativa del bilancio, originando, esclusivamente, un comportamento contra legem da parte degli amministratori che può dar luogo ad una eventuale azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. - qualora venga ravvisato un danno da tale omissione - o alla revoca degli stessi per giusta causa (Trib. Milano 10 gennaio 1990, in Le Società, 1990, 791).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.