Riforma delle Banche di Credito Cooperativo: il via libera del Governo
11 Febbraio 2016
Nella serata di ieri, il Consiglio dei Ministri n. 103 ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti per la riforma delle Banche di Credito Cooperativo ed altre disposizioni urgenti per il settore del credito. Il decreto recepisce l'accordo raggiunto con la Commissione europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza, andando ad inserirsi nel più ampio quadro di ristrutturazione del sistema bancario italiano con il dichiarato obiettivo di rafforzarlo e renderlo più solido a fronte di eventuali shock.
Le linee guida dell'intervento riformatore indicano la necessità di confermare il ruolo delle BCC nelle comunità e nei territori, migliorare la governance, semplificare l'organizzazione interna assicurando al contempo un'efficiente allocazione delle risorse del sistema ed, infine, consentire il tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali.
Nel dettaglio, le BCC saranno obbligate ad aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una s.p.a. con patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. Tale adesione consentirà il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Per le BCC che non intendano aderire ad un gruppo bancario, è prevista la condizione del possesso di almeno 200 milioni di riserve, con il versamento di un'imposta straordinaria del 20% sulle stesse, oltre alla trasformazione in s.p.a.
L'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo si svolgerà sulla base di contratti di coesione, nei quali saranno indicati disciplina e poteri della capogruppo sulle singole banche partecipanti, che deterranno la maggioranza del capitale della capogruppo.
Al fine di favorire le operazioni di patrimonializzazione delle singole BCC, il numero massimo dell'investimento in azioni è stato elevato, così come il numero minimo dei soci. La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento ex art. 2526 c.c., anche al di fuori di situazioni di inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria.
Allo scopo di favorire lo sviluppo del mercato italiano dei non performing loans (prestiti non performanti), facilitando l'accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, sono inoltre previste disposizioni che permettono di avviare il regime di garanzia sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. |