Fusione transfrontaliera e titoli azionari: qual è la legge applicabile?

La Redazione
11 Aprile 2016

Con la sentenza depositata il 7 aprile scorso e relativa alla causa C-483/14, la Corte di Giustizia risolve la questione interpretativa relativa alla legge applicabile ai contratti di prestito in caso di fusione per incorporazione transfrontaliera.

Con la sentenza depositata il 7 aprile scorso e relativa alla causa C-483/14, la Corte di Giustizia risolve la questione interpretativa relativa alla legge applicabile ai contratti di prestito in caso di fusione per incorporazione transfrontaliera.

La domanda di cui venivano investiti i giudici lussemburghesi riguardava l'interpretazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, della Direttiva 78/855/CEE, relativa alle fusioni delle società per azioni, nonché della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, ed era stata presentata nell'ambito di una controversia sorta tra una banca austriaca ed una società stabilita in Austria, succeduta ad una società di Cipro, con riferimento al pagamento degli interessi relativi ai prestiti concessi a quest'ultima prima che fosse oggetto di fusione per incorporazione.

La società debitrice convenuta davanti ai giudici austriaci affermava che l'operazione di fusione aveva comportato l'estinzione dei crediti e, in subordine, che le obbligazioni derivanti dagli interessi maturati non le erano state trasferite poiché, avendo i prestiti concessi dalla banca natura di capitale proprio, avrebbero perso qualsiasi valore in seguito alla completa scomparsa del capitale proprio della società incorporata.

La controversia, incardinata sulla natura dei prestiti originariamente concessi alla società di Cipro e giunta al terzo grado di giudizio, veniva sospesa dalla Corte Suprema con rinvio alla Corte di Giustizia UE per la soluzione delle questioni pregiudiziali relative alla legge applicabile.

Nel dettaglio, il giudice del rinvio s'interroga sull'esclusione dall'ambito di applicazione della Convezione di Roma e della successiva Direttiva 2011/35 del “diritto delle società” e sull'estensione di tale concetto anche ai processi di ristrutturazione come fusioni e scissioni. Viene inoltre sollevato il dubbio circa l'eventualità che dalla libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE, dalla libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE o dal libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'art. 63, possano desumersi indicazioni sulle norme di conflitto applicabili alle fusioni e in particolare se debba applicarsi il diritto nazionale dello Stato della società incorporata o il diritto nazionale della società incorporante e se, infine, l'art. 15 Direttiva 78/855 (che garantisce ai portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, il possesso nella società incorporante di diritti almeno equivalenti a quelli precedentemente detenuti, salvo modifiche volutamente deliberate) debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una fusione transfrontaliera, l'emittente sia autorizzato, nei confronti del portatore di titoli diversi dalle azioni, cui si collegano diritti speciali, a porre fine al rapporto giuridico e a stralciare la posizione degli aventi diritto.

La Corte di Giustizia chiarisce che il diritto delle Unione e, segnatamente, le norme richiamate nel ricorso, devono essere interpretate nel senso che la legge applicabile, in seguito a fusione per incorporazione transfrontaliera, all'interpretazione, all'esecuzione e ai modi d'estinzioni delle obbligazioni derivanti da un contratto di prestito, del tipo di cui trattasi nel procedimento principale, è la legge che era applicabile a tale rapporto negoziale prima della fusione.

Le disposizioni che regolano la tutela dei creditori della società incorporata sono invece quelle della legislazione nazionale a cui era soggetta tale società.

Afferma infine che, l'art. 15 della Direttiva 78/855/CEE relativa alle fusioni tra società per azioni, come modificata dalla Direttiva 2009/109/CE deve essere interpretato nel senso che tale disposizione conferisce diritti ai portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, ma non all'emittente di tali titoli.

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