Tutela dei creditori a seguito di operazioni di scissione

La Redazione
11 Aprile 2016

Non è ammissibile l'azione revocatoria dell'assegnazione effettuata nell'ambito di una scissione in quanto l'art. 2504-quater c.c., alla fine di una complessa operazione societaria, ha la funzione di assicurare la stabilità degli effetti della stessa.

Non è ammissibile l'azione revocatoria dell'assegnazione effettuata nell'ambito di una scissione in quanto l'art. 2504-quater c.c. risponde alla finalità di assicurare la stabilità degli effetti della stessa.

Eseguite le formalità pubblicitarie di cui all'art. 2504-quater c.c., a tutela degli interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventano irregredibili e la tutela dei creditori anteriori della società scissa si concretizza nei rimedi specificatamente previsti che sono, tra l'altro, oggettivamente estesi ed apprezzabili ed individuati nel diritto al risarcimento del danno ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. e nella solidarietà di cui all'ultimo comma della norma medesima.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.