Tutela dei creditori a seguito di operazioni di scissione
11 Aprile 2016
Non è ammissibile l'azione revocatoria dell'assegnazione effettuata nell'ambito di una scissione in quanto l'art. 2504-quater c.c. risponde alla finalità di assicurare la stabilità degli effetti della stessa. Eseguite le formalità pubblicitarie di cui all'art. 2504-quater c.c., a tutela degli interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventano irregredibili e la tutela dei creditori anteriori della società scissa si concretizza nei rimedi specificatamente previsti che sono, tra l'altro, oggettivamente estesi ed apprezzabili ed individuati nel diritto al risarcimento del danno ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. e nella solidarietà di cui all'ultimo comma della norma medesima. |