Revoca senza giusta causa del presidente del collegio sindacale di spa con partecipazione pubblica

La Redazione
14 Settembre 2015

Il provvedimento di revoca del presidente del collegio sindacale, operato dal socio pubblico, ha natura privatistica e ad esso deve applicarsi l'art. 2400, comma 2, c.c., con la conseguenza che la revoca è priva di efficacia finché non viene approvata dal Tribunale.

Non costituisce giusta causa di revoca del presidente del collegio sindacale di una s.p.a. la modifica, nello statuto societario, dell'attribuzione del potere di nomina di tale organo a un diverso socio pubblico (Regione invece che Comune): l'organo di controllo amministrativo e contabile, infatti, non è chiamato ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall'organo politico e non sono ravvisabili, pertanto, esigenze di coesione con quest'ultimo.

L'art. 2400, comma 2, c.c. è posto a presidio dell' indipendenza dei sindaci, con la conseguenza che la revoca, per giusta causa, è possibile solo in presenza di comportamenti dei sindaci che abbiano violato i doveri, o di lunga inattività, o di dissidi con la società.

In caso di partecipazione a una società di capitali, i soci pubblici titolari di partecipazioni azionarie si assoggettano alla legge della s.p.a. uti soci e jure privatorum, in applicazione del principio di parità di tutela tra soggetti pubblici e privati: il provvedimento di revoca del presidente del collegio sindacale, operato dal socio pubblico, ha natura privatistica, in quanto espressione di una facoltà inerente la qualità di socio, e ad esso deve pertanto applicarsi l'art. 2400, comma 2, c.c., con la conseguenza che la revoca è priva di efficacia finché non viene approvata dal Tribunale.

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