I chiarimenti del MISE sui requisiti per la qualifica di start-up innovativa

La Redazione
10 Settembre 2015

Con due pareri del 3 settembre scorso il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce alcuni chiarimenti in tema di start-up innovative e requisiti “contabili” necessari per l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Con due pareri del 3 settembre scorso il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce alcuni chiarimenti in tema di start-up innovative - disciplinate dal c.d. Investment Compact (d.l. 3/2015) - e requisiti “contabili” necessari per l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Il primo provvedimento (parere n. 155144) risponde ai numerosi quesiti presentati in riferimento all'art. 4, comma 1, lett. b) il quale richiede come requisito essenziale della PMI innovativa, la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un professionista o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.

I profili problematici sollevati dinanzi al MISE sono diversi e riguardano, in primo luogo, il caso in cui al collegio sindacale della società sia attribuita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 c.c. Il Ministero chiarisce che le PMI innovative, a prescindere dal tipo societario, sono normativamente ricondotte alle società soggette a certificazione del bilancio, con il conseguente onere di attribuire tale adempimento ad un revisore o ad una società di revisione esterni ed iscritti all'apposito registro.

Il parere chiarisce poi che la certificazione deve essere presentata in forma di nota all'assemblea, articolata in tre sezioni e sottoscritta dal revisore.

Sulla frequenza temporale della certificazione, il MISE richiama i commi 6 e 7 dell'art. 4 dai quali si evince l'essenzialità della stessa nel momento iniziale dell'iscrizione della PMI innovativa alla sezione speciale del registro delle imprese, ma anche nelle fasi successive e dunque per l'intera durata dell'iscrizione medesima.

In riferimento all'ammissibilità di una certificazione ex post del bilancio, il presupposto evidenziato dal MISE è il criterio distintivo tra la PMI innovativa e la start-up, costituito dalla necessità di una precedente attività della società rispetto all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Necessariamente dunque la PMI innovativa deve disporre di un precedente bilancio, con relativa certificazione, quale parte integrante dello stesso e strumento di valutazione diretto all'assemblea dei soci.

Il secondo parere (n. 155175) segue invece ad un quesito presentato dalla Camera di commercio di Padova in relazione alle spese di ricerca e sviluppo di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), n. 1). Il quesito riguarda nello specifico le immobilizzazioni immateriali e la possibilità di computo delle stesse ai fini del requisito normativo. Ferma restando l'esclusione delle spese per acquisto e locazione di immobili, il MISE, sulla base della regola ermeneutica dettata espressamente dal legislatore (d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012) e della definizione dettata dall'OIC 24, ritiene che la voce di bilancio relativa alle immobilizzazioni immateriali possa rientrare tra le spese di ricerca e sviluppo, partecipando dunque al calcolo del requisito del 3% del volume di tali spese rispetto al costo o al valore totale della produzione societaria.

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