Rimozione della causa di scioglimento: non si applica l’art. 2487-ter c.c.

Enrico Civerra
06 Ottobre 2016

La società “Alfa srl” ha un cliente, che rappresenta da solo quasi il 90% del suo fatturato, che si trova in un'improvvisa crisi di liquidità ed accede ad una procedura liquidatoria. I soci della stessa “Alfa s.r.l.”, dopo la perdita del loro maggior cliente, deliberano l'anticipato scioglimento, disponendo anche per la fase di liquidazione. Dopo tale delibera si presenta un possibile cliente straniero le cui commesse consentirebbero ad “Alfa s.r.l.” di riprendere utilmente la propria attività. Uno dei soci, titolare del 20% del capitale sociale, non intende approvare la revoca della liquidazione della società, anticipando la propria decisione di recedere dalla società qualora gli altri soci assumano una delibera in tal senso. Tale recesso porrebbe “Alfa s.r.l.” in gravi difficoltà. Quali soluzioni potrebbero suggerirsi?

La società “Alfa srl” ha un cliente che rappresenta da solo quasi il 90% del suo fatturato. Questo cliente si trova in un'improvvisa crisi di liquidità ed accede ad una procedura liquidatoria. La stessa “Alfa s.r.l.”, perdendo il suo maggiore cliente in una fascia di mercato altamente competitiva, si trova in difficoltà ed i soci si riuniscono in assemblea e deliberano l'anticipato scioglimento, disponendo anche per la fase di liquidazione, ivi compresa la nomina del relativo organo. Inaspettatamente dopo pochi giorni da tale delibera – che il notaio verbalizzante aveva già depositato al Registro delle imprese – si presenta un possibile importante cliente straniero le cui commesse consentirebbero ad “Alfa s.r.l.” di riprendere utilmente la propria attività. Uno dei soci, titolare del 20% del capitale sociale – che nel frattempo aveva tempestivamente trovato una buona occupazione in altra società - non intende approvare la revoca della liquidazione della società, anticipando la propria decisione di recedere dalla società qualora gli altri soci assumano una delibera in tal senso. Tale recesso porrebbe “Alfa s.r.l.” – società con scarsa liquidità ma con un ingente patrimonio immobiliare – in gravi difficoltà. Quali soluzioni potrebbero suggerirsi?

I soci di “Alfa s.r.l.” hanno deliberato all'unanimità l'anticipato scioglimento, hanno assunto provvedimenti per la liquidazione ed hanno nominato un liquidatore che, presumibilmente, intervenuto in assemblea ha accettato l'incarico. Come noto tale delibera produce fin da subito importanti conseguenze operative, prima fra tutte quella di sterilizzare l'attività gestionale dell'organo amministrativo che resta in carica per i soli atti ordinari fino alla consegna al nominato liquidatore. Tale consegna e l'effettività dei poteri in capo al liquidatore non derivano dalla semplice approvazione della delibera assembleare, ma richiedono un passaggio ulteriore rappresentato dall'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese.

Infatti, il tenore dell'art. 2484, comma 3, c.c. è sul punto estremamente chiaro. La norma stabilisce che gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso il Registro delle imprese della relativa deliberazione. Si tratta, in altri termini, di un'ipotesi nella quale la pubblicità assume valore costitutivo, come peraltro avviene anche nei casi di modifiche statutarie destinate ad essere opponibili ai terzi solo dopo la relativa iscrizione come stabilito dall'art. 2436 c.c.

Nulla, quindi, di sistematicamente eversivo in tale disposizione, ma, anzi, una conferma del principio ribadito, nel nostro caso, dell'art. 2487-bis c.c. secondo cui “avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma – ossia quella relativa alla nomina dei liquidatori – gli amministratori cessano dalla carica”. Anche in questo caso, si afferma il carattere costitutivo dell'adempimento pubblicitario rispetto alla entrata in carica dei liquidatori e del permanere in funzione dell'organo amministrativo i cui poteri, come anticipato, sono fortemente ridotti in quanto destinati a conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.).

Il “momento” in cui si trova la società “Alfa s.r.l.” è, allora peculiare: è stato deliberato lo scioglimento anticipato con le conseguenti ricadute operative e prodromiche sopra tratteggiate; non è stata iscritta nel Registro delle imprese la delibera e, quindi, la società non è in stato di liquidazione. Sembra opportuno, pertanto, cogliere il momento favorevole – un momento brevissimo – per convocare d'urgenza una riunione dei soci e deliberare la revoca non dello stato di liquidazione ancora inesistente – per mancanza dell'adempimento pubblicitario che ne certifica la produzione degli effetti – ma della sola delibera che aveva approvato lo scioglimento anticipato, rimuovendone la causa. Non c'è dubbio che sarebbe possibile anche revocare lo stato di liquidazione: l'art. 2487-ter c.c. consente all'assemblea con delibera maggioritaria di assumere una tale decisione.

Questa, tuttavia, genererebbe due conseguenze sgradite nel caso di specie: in primo luogo, la sospensione degli effetti di tale decisione per un termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese. Il secondo comma dell'art. 2487-ter c.c. prevede, infatti, che la revoca abbia effetto dopo il decorso di tale termine a condizione che i creditori anteriori all'iscrizione della liquidazione non abbiano fatto opposizione.

In secondo luogo, poi, la legittimazione del socio assente o dissenziente di recedere dalla società come previsto dall'art. 2473 c.c.

La prima conseguenza è sgradita per una società che, avendo un nuovo importante cliente, deve iniziare fin da subito chiudere contratti ed iniziare ad operare. Tale possibilità sarebbe preclusa dalla finalità liquidatoria che, per il predetto termine, limiterebbe l'operatività della società. La seconda conseguenza, tenuto conto della già manifestata volontà del socio minoritario di recedere, finirebbe per porre la società in una situazione talmente difficoltosa da costringerla a “revocare la revoca” e riprendere la fase liquidatoria.

Al contrario, agendo sulla delibera in una fase precedente alla sua efficacia (coincidente con l'iscrizione nel Registro delle imprese non ancora avvenuta), è possibile aggirare le due conseguenze negative. Si ritiene, così, che l'eliminazione della causa di scioglimento in un momento antecedente alla produzione degli effetti della liquidazione non sia assoggettata alla disciplina della revoca della liquidazione per il semplice fatto che la società in quel momento non potrebbe considerarsi già in stato di liquidazione.

Sotto un profilo squisitamente pubblicitario, occorre ricordare che il notaio aveva già depositato il proprio verbale contenente l'anticipato scioglimento; tale deposito, ovviamente protocollato, si suppone sia in attesa di evasione nel momento in cui lo stesso notaio deposita il successivo verbale di rimozione della causa di scioglimento. Il Registro delle imprese deve evadere i protocolli depositati secondo il loro ordine cronologico e, pertanto, sarà inevitabile che sia iscritta la liquidazione della società. Tale adempimento renderà operativa, appunto, la fase di liquidazione con tutte le conseguenze. Tuttavia, poiché tale “stato” viene rimosso prima della sua efficacia, potremmo sostenere che quella liquidazione sia solamente apparente, in quanto “vinta” dalla delibera di revoca della delibera di scioglimento. Per tale ragione si ritiene opportuno pubblicizzare la vicenda mediante una cancellazione ex art. 2191 c.c. dell'iscrizione della liquidazione acquisita in carenza dei suoi presupposti, tempestivamente eliminati dalla seconda delibera assembleare di “Alfa s.r.l.”.

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