PMI innovative, certificazione del bilancio dopo l’approvazione

La Redazione
06 Novembre 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 3 novembre ha pubblicato una Circolare e un Parere per chiarire i residui dubbi in tema di certificazione del bilancio delle PMI innovative in sede di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Via libera alla certificazione del bilancio successiva all'approvazione per le società “che, di regola, non sono tenute all'obbligo di certificazione, e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell'iscrizione e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative”. La revisione per la certificazione è di tipo “legale” e non “volontaria”.

A fornire le due indicazioni è stato il MISE, rispettivamente con la Circolare n. 3683/C e il Parere n. 222697, entrambi datati 3 novembre.

Con il primo documento il Ministero ha dato risposta ai numerosi quesiti da parte di imprese ed associazioni di categoria, tendenti a conoscere se l'obbligo di certificazione del bilancio (art. 4, comma 1, lett. b), D.L. n. 3/2015) debba essere coevo alla approvazione del bilancio stesso.

La risposta del MISE è affermativa ma con un'eccezione: per le società che, di regola, non sono tenute al menzionato obbligo, la certificazione “non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio (salva l'ipotesi marginale dell'iscrizione in sezione speciale coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente)”, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione. Come precisato, a regime – ovvero dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale - la PMI innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione contemporaneamente all'approvazione del bilancio, pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o sanatorie o remissioni in termini.

Con il Parere, invece, il Ministero, pur ritenendola meritevole di riflessione, boccia la soluzione prospettata dal contribuente: non limitare al solo tipo di incarico di revisione "legale" il termine "certificazione" al fine di consentire semplificazione e riduzione della spesa a carico dell'impresa. Per il Ministero il discrimen tra revisione legale e volontaria è dato esclusivamente dal richiamo (o meno) normativo dell'obbligo, oltre al fatto che “la scelta operata dal Legislatore è finalizzata alla tutela del mercato, da realizzarsi sia in sede di verifica dinamica dei requisiti da parte degli organi a ciò preposti, sia in sede di verifica da parte degli eventuali customer della società”.

Ragione da cui “si deduce che la relazione deve essere rivolta all'assemblea (affinché ne prenda atto propedeuticamente all'approvazione del bilancio) e non agli organi di direzione ed amministrazione della società (come avviene in caso di revisione volontaria)”.

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