Diritto di controllo del socio ed effetti del recesso

La Redazione
07 Dicembre 2016

Il socio di s.r.l. che non partecipa all'amministrazione della società ha diritto, ex art. 2476 c.c., ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio di s.r.l. che non partecipa all'amministrazione della società ha diritto, ex art. 2476 c.c., ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tale diritto presuppone, però, la qualità di socio in capo al richiedente, e non può essere azionato da colui che abbia esercitato il diritto di recesso: la manifestazione di volontà di recedere è produttiva di effetti immediati nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società, trasformando il socio receduto in un mero creditore nei confronti della società per il rimborso della quota (nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, ex art. 2476, comma 2, c.c., in quanto proposta dalla socia dopo aver esercitato il diritto di recesso).

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