Fallimento e risoluzione dei contratti di leasing

Alberto Molgora
14 Giugno 2017

In ipotesi di risoluzione di un contratto di leasing dopo la dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, quali pretese creditorie può legittimamente avanzare la società concedente nei confronti della procedura?

In ipotesi di risoluzione di un contratto di leasing dopo la dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, quali pretese creditorie può legittimamente avanzare la società concedente nei confronti della procedura?

La norma di legge – Come noto, a mente dell'art. 72-quater, comma 2, l. fall., laddove la curatela del fallimento dell'utilizzatore intenda risolvere il contratto di leasing in essere al momento del fallimento, la società concedente ha diritto, in primis, alla restituzione del bene di cui è rimasta proprietaria.

Con riferimento alle proprie pretese creditorie, il comma 3 della norma de qua prevede che la società di leasing è tenuta a versare alla curatela l'eventuale differenza positiva esistente tra la somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato ed il proprio credito residuo in linea capitale.

In mancanza di una simile “plusvalenza realizzativa”, il successivo comma 4 dispone che la suddetta concedente ha diritto ad insinuarsi al passivo per la differenza esistente tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dall'allocazione del bene.

Il credito della società di leasing: spunti di ordine operativo – Se la restituzione del bene in favore del concedente presuppone, di regola, la semplice presentazione di apposita domanda di restituzione o rivendicazione ai sensi degli artt. 93 e 103 l. fall., merita qualche riflessione di carattere operativo in più la pretesa creditoria legittimamente invocabile da parte della stessa società di leasing.

Più precisamente, la norma di legge impone al concedente di vendere il bene oggetto di restituzione secondo valori conformi a quelli di mercato, imputando il relativo ricavato in soddisfacimento del proprio credito residuo in linea capitale.

Tale credito, più nel dettaglio, ricomprende

1) i canoni scaduti e non pagati alla data del fallimento, considerati al netto della relativa quota interessi;

2) i canoni a scadere, attualizzati al tasso previsto dal contratto, parimenti determinati al netto della quota interessi;

3) il prezzo di opzione.

Il sistema normativo prevede dunque il diritto per la società concedente di soddisfare il proprio credito in linea capitale al di fuori del concorso, in applicazione della ratio secondo cui il bene attribuito in leasing ha funzione di garanzia del credito concesso al soggetto utilizzatore. In altri termini, il meccanismo de quo agitur tutela il diritto del concedente al recupero del capitale investito per l'acquisto del bene.

Laddove il ricavato della cessione del bene risulti inferiore rispetto al credito vantato dal concedente – cd. “differenziale negativo” – questi può insinuarsi al passivo per un importo che, a questo punto, ricomprenderebbe, oltre al residuo credito in linea capitale non soddisfatto, anche la quota di interessi ricompresa nei canoni maturati sino al fallimento, oltre agli interessi di mora ante fallimento previsti da contratto.

Peraltro, nelle more del realizzo del bene ad opera della società di leasing, quest'ultima, di regola, presenta comunque la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento per il proprio credito, sovente condizionata al verificarsi del cd. “differenziale negativo” di cui supra.

In tali circostanze, la pretesa quantitativa legittimamente rivendicabile dal concedente dovrebbe tuttavia limitarsi ai soli canoni scaduti, non potendo altresì invocarsi l'ammissione di quelli “a scadere”, giacché, in mancanza dell'avvenuta allocazione del bene, si tratterebbe di un credito incerto ed determinato.

Se la richiamata disciplina di cui all'art. 72-quater l. fall. attiene all'ipotesi di contratti di leasing comunque pendenti alla data del fallimento, qualora il predetto contratto si sia invece risolto in epoca precedente rispetto all'apertura della procedura concorsuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1526 c.c.

In tale contesto, l'utilizzatore ha diritto alla restituzione di tutti i canoni mentre la società di leasing, cui dovrà sempre essere restituito il bene, potrà richiedere l'ammissione al passivo – a titolo risarcitorio ex art. 1453 c.c. – del corrispettivo contrattuale, debitamente decurtato dei canoni percepiti, nonché del valore di mercato del bene; trattasi, peraltro, di una pretesa di fatto coincidente con il cd. equo indennizzo di cui al citato art. 1526 c.c.

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