Chiarimenti dell’ANAC sull’affidamento diretto alle società in house

La Redazione
09 Settembre 2016

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un comunicato il 3 agosto 2016 per fornire chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 192 del Codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016).

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un comunicato il 3 agosto 2016 per fornire chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 192 del Codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016).

Tale comunicato fa seguito ad una richiesta di parere pervenuta all'Autorità riguardante «la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house nelle more dell'emanazione dell'elenco di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house anche in caso di mancato inoltro della domanda d'iscrizione».

L'ANAC chiarisce che l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house avvenga dopo che è stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. Dunque vi è un onere a carico dell'Autorità di definire le modalità e i criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco.

L'adozione di tale atto, da parte dell'Anac, richiede la previa analisi dell'incidenza delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei requisiti identificativi dell'istituto dell'in house providing.

Nelle more, però – il T.U., approvato dal Governo il 10 agosto, e pubblicato in G.U. l'8 settembre 2016, n. 210, entrerà in vigore il 23 settembre - l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità – come si legge nel Comunicato - «dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 cit., a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione».

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