Fallimento di società esercente pubblico servizio con contestuale apertura di esercizio provvisorio
28 Gennaio 2014
Massima
Il Tribunale Fallimentare può accertare lo stato di insolvenza dell'imprenditore utilizzando anche metodi di natura prettamente aziendalistica, dimostrando l'insolvenza sia sotto il punto di vista civile che sotto il punto di vista commerciale. Il Tribunale Fallimentare deve disporre l'apertura dell'esercizio provvisorio dell'impresa in presenza del grave danno che deriverebbe alla collettività dall'interruzione di un servizio pubblico essenziale. Il caso
La sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa ha dichiarato il fallimento di una società per azioni esercente il pubblico servizio idrico nella provincia di Siracusa. L'elaborato tessuto motivazionale della pronuncia, che affronta meticolosamente e in dettaglio l'ampio spettro degli indici tecnici rivelatori dello stato di insolvenza, ne fa, all'evidenza, un caso raro nel suo genere. Le questioni preliminari
Una prima peculiarità della sentenza è che, a fronte di una iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal Pubblico Ministero sulla scorta di uno stato di insolvenza della società rilevato nel corso di tre procedimenti penali instaurati a carico di diversi soggetti, il Tribunale Fallimentare ha ricondotto la legittimazione attiva della Procura della Repubblica di Siracusa alla previsione di cui all' art. 7, n. 1, l. fall., inquadrandola come notizia di insolvenza tratta nell'esercizio tipico della sua funzione, ovvero nell'esercizio dell'azione penale. La prova dello stato di insolvenza
Riguardo alla sussistenza dello stato di insolvenza, il Collegio siracusano ha, dapprima, analizzato il concetto civilistico di insolvenza, approdando, poi, al concetto di insolvenza previsto all'art. 5 l. fall. Partendo dal pacifico assunto che il concetto di insolvenza deve essere necessariamente riferito ad un soggetto qualificato, cioè l'imprenditore commerciale, il Collegio ha poi rilevato che l'insolvenza commerciale è un fenomeno dinamico, in quanto si riferisce ad una condizione patrimoniale dell'impresa, realtà costantemente variabile che si riflette inevitabilmente sulla situazione patrimoniale dell'impresa stessa. A differenza dell'insolvenza commerciale, l'insolvenza civile è un fenomeno assolutamente statico che si concretizza nel momento in cui il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni assunte. L'insolvenza civile, di fatto, si verifica quando l'attivo non è sufficiente a soddisfare il passivo così come si evince dalla lettura dell'art. 1186 c.c. e dell'art. 1299 c.c. In buona sostanza, quello che il Collegio Giudicante ha voluto dimostrare nella sentenza, è lo stato irrevocabile di insolvenza in cui versava l'imprenditore sia in una prospettiva di continuità aziendale (insolvenza dinamica), sia in un'ottica meramente liquidatoria (insolvenza statica).
La decisione in commento si caratterizza anche per la contestuale disposizione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, affidato ai tre curatori nominati (con professionalità e provenienze territoriali diversificate) e realisticamente motivato sulla gravità del danno che sarebbe derivato alla collettività dall'interruzione di un servizio pubblico essenziale (quale era indubbiamente quello esercitato dalla società), sebbene senza specifico riferimento all'ulteriore presupposto dell'assenza di pregiudizio per i creditori, che si è probabilmente ritenuto di fronteggiare con la breve durata dell'esercizio provvisorio (sei mesi, salvo proroga o cessazione anticipata), con l'attribuzione ai curatori dei soli poteri di ordinaria amministrazione in funzione conservativa del patrimonio aziendale e, soprattutto, dall'obbligo loro imposto di relazionare entro il primo mese sulla remuneratività dell'esercizio provvisorio, “avendo a riferimento la gestione dei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento”. Questione procedurale
Sempre sotto il profilo dell'interesse dei creditori, merita infine una notazione la scelta del Tribunale Fallimentare siracusano di differire la nomina del Comitato dei Creditori all'esito dell'udienza di verifica dei crediti, superando il termine (ormai pacificamente considerato ordinatorio) dei 30 giorni ex art. 40 l. fall., verosimilmente allo scopo di evitare nomine di componenti destinati a decadere per mancata ammissione allo stato passivo. La scelta operata dal Tribunale Fallimentare porterà alla necessaria conseguenza che il Giudice Delegato, fino alla nomina e formazione del Comitato dei Creditori, dovrà surrogarsi allo stesso avocando, di fatto, a se stesso decisioni anche di natura non prettamente ed esclusivamente giuridica. Difatti il Giudice Delegato dovrà pronunciarsi, ad esempio, sulla opportunità di continuazione dell'esercizio provvisorio, previa informativa dei curatori sull'andamento della gestione dell'attività di impresa. Conclusioni
Il Tribunale Fallimentare di Siracusa nella sentenza in commento ha voluto dimostrare come, con un'attenta lettura dei bilanci societari, si può accertare sia lo stato di insolvenza civile che lo stato di insolvenza commerciale anche quando i bilanci, in termini di attivo circolante e di patrimonio netto, non appaiano, prima facie, assolutamente forieri di uno stato di irreparabile default dell'impresa. Riferimenti giurisprudenziali e normativi
Alo stato attuale non risultano altre pronunce simili riguardo all'analisi di bilancio. Le norme che disciplinano la tematica sono: art. 1186 c.c., art. 1299 c.c., art. 15 l. fall., art. 40 l. fall., art. 104 l. fall., art. 13 D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso di imposte dirette. |