La bancarotta impropria da reato societario e la bancarotta semplice per mancata richiesta del proprio fallimento

Enrico Corucci
14 Febbraio 2014

Ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), l. fall., è necessario che il reato societario abbia cagionato od aggravato il dissesto della società fallita e che si sia perfezionato anche nel suo elemento soggettivo
Massima

Ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), l. fall., è necessario che il reato societario abbia cagionato od aggravato il dissesto della società fallita e che si sia perfezionato anche nel suo elemento soggettivo.
L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), l. fall. è costituito dalla colpa grave, la quale deve essere oggetto di autonomo apprezzamento e non può ritenersi presunta a seguito del mero ritardo nella presentazione della richiesta del proprio fallimento.

Il caso

La vicenda giudiziaria sottoposta all'attenzione della Suprema Corte origina dai ricorsi presentati dagli imputati e dal Procuratore Generale di Trieste avverso una sentenza della Corte di Appello della stessa città con cui era stata confermata la condanna degli imputati per il reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), l.fall. e gli stessi erano stati invece assolti dal più grave delitto di bancarotta impropria da reato societario, nel caso di specie costituito dalle false comunicazioni sociali, di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), l.fall.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Le questioni sottoposte all'attenzione della Cassazione concernono dunque l'analisi delle fattispecie delittuose costituite dai reati di bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), l. fall. e di bancarotta patrimoniale semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), l. fall.
Quanto al primo reato, la Cassazione giunge a confermare la sentenza assolutoria della Corte territoriale, così rigettando il ricorso del Procuratore Generale, sottolineando la correttezza del percorso argomentativo che aveva ritenuto difettasse il dolo specifico del reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) con riferimento sia al fine di trarre in inganno i soci ed i terzi, sia a quello di conseguire un ingiusto profitto, invece evidenziandosi nel bilancio e nella relazione integrativa la contraria volontà costituita dall'intento di preservare l'assetto patrimoniale della società nella prospettiva del suo risanamento. Parimenti, si sottolinea la correttezza della pronuncia impugnata anche nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza del nesso causale tra il reato di false comunicazioni sociali e l'evento, in particolare apprezzandosi una complessiva azione degli imputati, successiva alla esposizione del bilancio con i dati contestati, volta al risanamento produttivo e finanziario dell'impresa.
Quanto alla bancarotta semplice, la Corte ritiene invece fondato il ricorso degli imputati valutando carenti le motivazioni della sentenza di appello riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Nell'affermare come esso sia costituito dalla colpa grave, la Cassazione rifiuta di attribuire alla mancata richiesta del proprio fallimento capacità presuntiva in ordine alla sussistenza della menzionata colpa grave, la quale invece deve essere oggetto di autonomo e concreto apprezzamento, a questo proposito osservandosi come la Corte territoriale si sia fermata, senza nulla aggiungere, ad una qualificazione delle condotte contestate nei termini della sola colpa, così difettando ogni valutazione sulla sussistenza di essa nella estensione della sua massima gravità.

Osservazioni

1. La fattispecie tipica della bancarotta societaria disciplinata dall'art. 223, comma 2, n. 1), l. fall. postula l'esistenza di un nesso eziologico tra il dissesto, quale fenomeno costituito dall'eccedenza del passivo sull'attivo, e la commissione di uno dei reati societari, elencati in modo tassativo, che ne costituiscono presupposto, per cui si delinea un autonomo reato di danno ed a condotta vincolata. E' sorto l'interrogativo se il riferimento al “fatto” di reato societario, così come descritto dalla lettera della norma, si riferisca al complesso degli elementi costitutivi del reato medesimo, dunque comprenda quello oggettivo e soggettivo, ovvero si riferisca solo al fatto tipico obiettivo.
La sentenza in argomento assume particolare significato in ordine a tale questione, in quanto l'affermazione dell'insussistenza del delitto di bancarotta di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), l. fall. in ragione del difetto del dolo del reato di false comunicazioni sociali implica, evidentemente, una interpretazione della nozione del “fatto” del reato presupposto comprensiva anche del suo elemento soggettivo.
Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da reato societario si è discusso inoltre se sia necessaria la causazione di un dissesto che altrimenti non si sarebbe verificato, oppure se sia sufficiente che il reato societario ne muti le dimensioni, aggravandone l'entità. Tale seconda opzione interpretativa, preferita in giurisprudenza, ha trovato ulteriore conferma proprio con la sentenza in commento. Invero la Corte, nell'escludere la sussistenza del nesso di causalità tra il reato di cui all'art. 2621 c.c. ed il dissesto, ha inteso precisare, sia pur incidenter, come quest'ultimo possa essere costituito non soltanto dal dissesto in quanto tale, ma anche dal suo aggravamento.


2. La fattispecie tipica della bancarotta semplice patrimoniale disciplinata dall'art. 217, comma 1, n. 4), l. fall., postula, in primo luogo, l'omissione della presentazione della richiesta del fallimento della propria impresa, individuale o collettiva (cfr. anche l'art. 224, n. 1, l. fall.) che disciplina la c.d. bancarotta semplice impropria), cui abbia fatto seguito l'aggravamento del dissesto, per cui è necessario che esista un rapporto di causalità tra la condotta e quest'ultimo, che costituisce evento del reato.
L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla colpa grave, come si evince dalla circostanza che, a seguito della descrizione della citata condotta tipica costituita della mancata presentazione della richiesta di fallimento, è disciplinata la diversa fattispecie delittuosa costituita dall'aggravamento del dissesto cagionato con altra grave colpa. Quest'ultimo inciso, tuttavia, può significare sia che il legislatore abbia considerato come intrinsecamente grave la colpa di chi abbia omesso di richiedere tempestivamente il proprio fallimento, tale omissione così costituendo presunzione assoluta di colpa grave, ma anche come quest'ultima debba essere oggetto, pure nell'ipotesi di ritardato fallimento, di specifico accertamento. La Corte di cassazione ha ritenuto preferibile la seconda tesi, comunque non esclusa dal testo normativo, in quanto il ritardo nel richiedere il fallimento - nella più ampia difficoltà di estendere il sindacato giurisdizionale alle scelte imprenditoriali nei termini del “cosa” decidere - può seguire anche ad un'opinabile valutazione dell'imprenditore sull'efficacia dei mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse, sicché non ogni inerzia può automaticamente qualificarsi in termini di colpa grave.

Conclusioni

Per ciò che concerne il delitto di bancarotta impropria da reato societario, la sentenza in commento costituisce conferma dei consolidati arresti giurisprudenziali.
In riferimento al reato di bancarotta semplice, invece, le argomentazioni della Cassazione appaiono in larga misura inedite ed acquistano indubbio significato. Invero la Corte, rifiutando ogni equazione tra ritardo nella presentazione della richiesta di fallimento e colpa grave, offre una interpretazione dell'art. 217, comma 1, n. 4), l. fall. maggiormente conforme al principio di colpevolezza, consapevole delle difficoltà sottese alle decisioni dell'imprenditore, stretto da un lato dall'esigenza di evitare che l'attività d'impresa continui difettandone le condizioni, con conseguente peggioramento della situazione debitoria e quindi della misura del dissesto, e dall'altro dalla possibilità che comunque possano essere adottate misure utili a superare la contingente situazione di difficoltà. In queste ipotesi residua tuttavia la necessità di valutare il ritardo nell'avanzare la richiesta del fallimento anche in riferimento alla disciplina civilistica delle perdite del capitale societario (cfr. artt. 2446 ss. e 2482-bis ss. c.c.), ricordandosi come l'art. 224, n. 2), l. fall. sanzioni la causazione o l'aggravamento del dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti agli amministratori dalla legge, tra i quali non v'è dubbio rientri quello di convocare senza indugio l'assemblea in caso di perdite qualificate. Dunque, ove tale omissione abbia cagionato l'aggravamento del dissesto e neppure sia stato richiesto il fallimento, si manifesta una convergenza oggettiva tra la fattispecie di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), l. fall. e quella di cui all'art. 224, n. 2), l. fall., nella quale tuttavia la violazione degli specifici obblighi a carico dell'imprenditore pare potersi apprezzare nei termini di colpa specifica.

Riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Sulla nozione di dissesto e sulla rilevanza del suo aggravamento nel reato di bancarotta impropria da reato societario si segnala Perini, Il "cagionamento del dissesto": la nuova "bancarotta da reato societario" al banco di prova della causalità, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 736 ss. ed in giurisprudenza

Cass., Sez.

V, 12.4.2013, n. 17

021
, rv 255090 CED, mentre sulla necessità che del reato presupposto siano superate le soglie di punibilità cfr. Cass., Sez. V, 3.3.2009, n. 9726, rv 242773 CED.
Riguardo l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), l. fall. si segnala in particolare Pedrazzi, Artt. 216-218, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna- Roma, 167.

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