Omessa vigilanza dei sindaci: negligenza o concorso in bancarotta?
11 Maggio 2016
I membri del collegio sindacale, tipico organo di controllo chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, possono essere chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta commesso dagli amministratori a titolo di concorso omissivo, sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che inerisce alla loro funzione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19470/2016.
Il concorso dei sindaci nel reato. A seguito dell'annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Brescia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale contestati ai sindaci di alcune società di capitali, il p.m. ricorre innanzi alla Corte di Cassazione deducendo la contraddittorietà della pronuncia per aver ravvisato nelle condotte di omesso impedimento di eventi distrattivi da parte degli amministratori una mera negligenza degli imputati e non un contributo partecipativo nel reato nella forma del dolo eventuale.
Omessa vigilanza sull'amministrazione della società. I profili di contraddittorietà evidenziati dal ricorrente vengono condivisi dai Giudici di legittimità che colgono l'occasione per ribadire che in tema di bancarotta è configurabile il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore, anche a titolo di omesso controllo o di omessa attivazione dei poteri ad essi riconosciuti. Tale omissione non si esaurisce nella verifica formale della contabilità societaria, ma si concretizza nella rappresentazione della condotte illecita e nell'accettazione del rischio di una sua concretizzazione.
Elementi sintomatici del dolo eventuale. La responsabilità a titolo di concorso del sindaco della società può dunque essere ravvisata laddove sussistano elementi sintomatici dotati di sufficiente spessore indiziario, dai quali si deduca che l'omesso controllo esorbiti dalla dimensione colposa per giungere alla configurazione di una partecipazione dolosa (nella forma del dolo eventuale) al reato con una consapevole accettazione del rischio di condotte illecite da parte degli amministratori. In conclusione, ravvisando evidenti carenze motivazionali sui profili analizzati, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo esame della questione. |