Associazioni sportive: deducibili le spese di pubblicità
15 Settembre 2017
Le somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti di 200mila euro, sono spese di pubblicità deducibili, in base ad una presunzione legale assoluta introdotta dal legislatore. A ribadire questo principio è la Cassazione, con ordinanza n. 21333 del 14 settembre. Il caso. L'Agenzia delle Entrate notificava a un'impresa avviso di accertamento per una ripresa a tassazione Irpef, qualificando come indeducibile per difetto di inerenza le spese di sponsorizzazione sostenute a favore di due associazioni sportive dilettantistiche. La CTR riteneva invece tali costi inerenti all'attività di impresa della società contribuente; l'Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Deducibili i costi di pubblicità. Il ricorso è infondato: la Cassazione rileva, infatti, come il legislatore abbia voluto introdurre, con l'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200mila euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro: si tratta quindi di spese inerenti e congrue all'esercizio dell'attività commerciale, senza che il contribuente debba fornire ulteriori prove (in questo senso: Cass. n. 7202/2017; Cass. n. 5720/2016). |