Market abuse: rilevante la “soffiata” su uno studio di ricerca
06 Luglio 2016
L'informazione relativa all'imminente pubblicazione, da parte di un'autorevole società di servizi finanziari, di uno studio di analisi relativo ad una società quotata sul mercato azionario rientra nella nozione di informazione privilegiata di cui all'art. 118 T.U.F. Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13662/2016.
Il caso. La sentenza in oggetto origina dalla vicenda che vedeva coinvolto il responsabile del gestore di back up di un istituto di credito, ritenuto responsabile del reato di abuso di informazioni privilegiate per aver effettuato acquisti di azioni dopo essere stato informato con un sms dell'imminente pubblicazione di uno studio di ricerca contente una raccomandazione buy ed un target price significativamente superiore al prezzo di mercato. In conformità alla delibera sanzionatoria della Consob, tale informazione veniva qualificata dal giudice di merito come privilegiata in quanto consentiva di prevedere un rialzo dei prezzi del titolo, con il vantaggio di poter lucrare sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e quello della successiva rivendita.
Il contenuto dell'informazione. La pronuncia viene impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo, oltre ad inammissibili vizi procedurali, la violazione dell'art. 118 T.U.F. in quanto, secondo il ricorrente, la notizia diffusa riguardava l'imminente pubblicazione della ricerca e non il contenuto della stessa. Sul punto, la S.C. condivide l'argomentazione fornita dalla Corte territoriale che spiegava come l'informazione relativa alla futura pubblicazione della ricerca potesse ritenersi rilevante ai fini della norma citata in quanto non basata su dati già pubblici ma su informazioni interne alla società coinvolta ed era dunque certamente idonea ad influire sul corso delle azioni di quest'ultima anche per l'autorevolezza dello società che vi aveva provveduto.
L'informazione privilegiata. In conclusione, i Giudici di legittimità affermano che costituisce informazione privilegiata ai sensi dell'art. 118 T.U.F., l'informazione di carattere preciso circa l'imminente pubblicazione, da parte di un'autorevole società di servizi finanziari, di uno studio di analisi iniziale relativo ad una società quotata sul mercato azionario in quanto idonea ad influire sui prezzi dei titoli. Non coglie dunque nel segno la prospettazione del ricorrente là dove deduce che il messaggio ricevuto non contemplava informazioni relative al contenuto e alle metodiche della ricerca di cui si annunciava la pubblicazione, essendo proprio l'imminente pubblicazione della stessa l'elemento che assume rilevanza per i destinatari dell'informazione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali. |