Cartolarizzazione dei crediti: nuovi obblighi informativi delle “Società Veicolo”

Fabio Fiorucci
06 Luglio 2017

Le operazioni di cartolarizzazione (L. n. 130/1999) prevedono la vendita di crediti ad una società che, per pagarne il prezzo di acquisto, emette dei titoli obbligazionari. La disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti dispone che le società che acquistano crediti per questo tipo di operazioni (c.d. 'Società Veicolo') non possano esercitare altre attività, se non quelle connesse all'operazione di cartolarizzazione

Le operazioni di cartolarizzazione (L. n. 130/1999) prevedono la vendita di crediti ad una società che, per pagarne il prezzo di acquisto, emette dei titoli obbligazionari. La disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti dispone che le società che acquistano crediti per questo tipo di operazioni (c.d. "Società Veicolo") non possano esercitare altre attività, se non quelle connesse all'operazione di cartolarizzazione; ad un altro soggetto (c.d. 'Servicer') spetta il compito di incassare tutte le somme dovute in relazione ai crediti ceduti e a versare gli importi incassati al nuovo creditore.

Con il Provvedimento Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (G.U. 30 giugno 2017, n. 151) sono state introdotte nuove disposizioni (che abrogano quelle precedenti del 30 settembre 2014) in materia di obblighi informativi e statistici delle 'Società Veicolo' coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.

Gli obblighi di segnalazione riguardano le comunicazioni di inizio e cessazione attività di cartolarizzazione nonche le modalità di segnalazione, la frequenza e i termini di invio.

In particolare: le Società Veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'attività entro sette giorni dall'acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione; la comunicazione di cessazione attività di cartolarizzazione deve essere resa entro il termine di trenta giorni dall'evento; le Società Veicolo forniscono altresì alla Banca d'Italia, a fini statistici, dati di bilancio, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attività cartolarizzate; le segnalazioni sono dovute con periodicità trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre.

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