Conflitto d’interessi degli amministratori e denuncia al Tribunale
14 Marzo 2017
Nelle società per azioni, sussiste grave irregolarità, che legittima la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., il conflitto di interessi dell'amministratore che comporti l'invalidità o irregolarità di delibere o atti dalle quali siano derivate perdite patrimoniali.
In caso di conflitto d'interessi, l'art. 2391 c.c. impone all'amministratore di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale non solo degli interessi che egli abbia in una determinata operazione e che si pongano in conflitto con l'interesse sociale, ma anche di ogni interesse, ivi compresi quelli compatibili con quelli sociali, come nel caso in cui dall'operazione derivi un vantaggio sia per la società che per l'amministratore. Pertanto, in presenza di un interesse dell'amministratore, la delibera può essere impugnata quando sia stata assunta senza che l'amministratore abbia fornito l'informazione di cui all'art. 2391 c.c., integrandosi, in una simile ipotesi, la grave irregolarità nella gestione richiesta dall'art. 2409 c.c. |