Legittimazione attiva per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità

La Redazione
14 Aprile 2016

L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata sia dalla società sia dal socio: qualora, al momento dell'esercizio dell'azione, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, è necessaria la nomina di un curatore speciale.

L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata sia dalla società sia dal socio: qualora, al momento dell'esercizio dell'azione, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, è necessaria la nomina di un curatore speciale (ex art. 78, comma 2 c.p.c.), atteso l'evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società); inoltre, il singolo socio può promuovere non solo l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal patrimonio della società, ma anche - ai sensi del comma 6 dell'art. 2476 c.c. - l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito direttamente dal suo patrimonio.

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