Il compenso per i sindaci di società di capitali: spunti processuali e sostanziali
04 Febbraio 2016
Massime
Nelle società di capitali, le controversie tra sindaci e società aventi a oggetto il relativo rapporto professionale rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa previste dall'art. 2 del d.l. 1/12, convertito con modificazioni in l. 27/12.
In ipotesi di cd. frazionamento del credito e di correlata ‘duplicazione di giudizi' la condotta processuale deve essere valutata con riferimento alla statuizione sulle spese di lite.
Il compenso ai sindaci è sempre dovuto, anche nel caso in cui lo statuto o la delibera assembleare di nomina nulla preveda in merito, procedendosi in tale ipotesi alla determinazione ad opera del giudice ex art. 2233 c.c. L'attività da essi svolta è un'attività professionale e personale resa in favore della società senza vincolo di subordinazione, la cui onerosità tende a tutelare – a garanzia dei terzi e del mercato – l'autonomia, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione di controllo dei sindaci. Il caso
Con opposizione ex art. 645 c.p.c., la società chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti in data 03/09/12 dal presidente del collegio sindacale con riferimento al compenso dovuto per l'attività svolta nel corso dell'anno 2011. La società sosteneva l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria dolendosi in primo luogo di un illegittimo frazionamento del credito per avere l'opposto notificato – appena sei mesi prima, dunque quando i compensi oggetto del giudizio in esame erano già maturati – altro decreto ingiuntivo per i compensi relativi all'anno precedente. Nel merito contestava la qualità e l'entità delle prestazioni rese dall'opposto, deducendo altresì una serie di irregolarità e inadempimenti. Le questioni
Il provvedimento in commento affronta e risolve numerose problematiche sia di carattere processuale che sostanziale, alcune delle quali ancora ampiamente dibattute.
La prima è quella della competenza del “Tribunale delle Imprese”, risolta positivamente in adesione a un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9 luglio 2015, n. 14369) che – valorizzando l'ampiezza della formula utilizzata dall'art. 3, comma 2, lett. a), d.l. 168/03 novellato dal legislatore del 2012 che “mutò” in Sezioni specializzate in materia dell'impresa le già esistenti Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale – considera quello tra amministratore (e/o sindaci) e società una species della categoria generale delle cause e dei procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario” (in senso diverso, cfr. Trib. Verona 11 febbraio 2014). Il collegio, a sostegno di tale interpretazione, evoca pure il criterio della ratio legis dichiarata dal legislatore del 2012 – che è quella di concentrare presso un giudice specializzato controversie caratterizzate da specifica competenza tecnica e individuate per materia –, giungendo a conclusioni opposte a quelle di altra sentenza della S.C. (pure richiamata in motivazione, Cass. 23 maggio 2014, n. 11448) che, invece, ha esplicitamente escluso che rientri nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa al compenso spettante all'amministratore o al liquidatore per l'attività svolta in favore della società, trattandosi di controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro, eventualmente parasubordinato, o di opera professionale tra tali soggetti e la società. La questione – pur in mancanza di eccezione delle parti sul punto – è stata presa in esame d'ufficio, risolvendosi l'ipotetico errore sulla competenza in una potenziale causa di nullità della sentenza sussumibile sub art. 161 c.p.c. in ragione della riserva di collegialità prevista dall'art. 50-bis, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. SS.UU. 25 novembre 2008, n. 28040, in Giust. civ. 2009, 3, I, 602). Il Tribunale ha ritenuto che la controversia rientrasse nella propria competenza ratione temporis evidentemente valorizzando, in tale ottica, la data di notifica dell'atto di citazione e così discostandosi dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, gli effetti della pendenza del giudizio retroagiscono al momento del deposito della domanda di ingiunzione (Cass. 4 settembre 2014, n. 18707, in Giustizia Civile Massimario 2014). L'art. 2, comma VI del d.l. 1/12, nel testo convertito con L. 27/12, prevede infatti che le nuove disposizioni “si applicano ai giudizi instaurati dopo il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” (pubblicata sulla G.U. del 24/03/12 ed entrata in vigore il giorno successivo giusta previsione contenuta nel relativo art. 2), dunque ai giudizi instaurati a partire dal 20/09/12, mentre il decreto ingiuntivo opposto nel caso in esame è del 03/09/12.
Il Tribunale si sofferma poi a esaminare ulteriore tema processuale, che risulta essere stato sollevato dall'opponente, sul cd. frazionamento del credito e la correlata ‘duplicazione di giudizi': emerge dalla motivazione che il sindaco-creditore aveva, già alla data di avvio del procedimento monitorio cui è seguito il giudizio conclusosi con la pronuncia in commento, maturato altro precedente credito, per attività afferente annualità immediatamente antecedente quella oggetto del monitorio. La tematica viene correttamente affrontata dal Tribunale richiamando i principi desumibili da Cass. 5491 del 2015, ove il Supremo collegio evidenzia, richiamando i precedenti arresti sul punto, che “la scissione strumentale del contenuto dell'obbligazione, comportante inutile aggravamento della posizione del debitore senza apprezzabile interesse del creditore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto obbligatorio anche nella fase dell'azione giudiziale di adempimento” (Cass. 19 marzo 2015, n. 5491). In particolare, il Tribunale capitolino aderisce all'orientamento meno rigoroso sul punto, evidenziando cioè che la moltiplicazione dei giudizi in presenza di un unico credito, ovvero (come nel caso di specie) di una posizione creditoria nascente da un unico rapporto, non può dare luogo a inammissibilità delle domande aventi ad oggetto una frazione soltanto di esso. Viene cioè ad essere superato quanto statuito da Cass. 11 giugno 2008, n. 15476, in Giust. civ. 2008, 12, 2766, e cioè che "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo; tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di detto credito vanno dunque dichiarate improponibili”), pur vertendosi chiaramente in ipotesi di abuso dello strumento processuale.
Il Tribunale evidenzia che semmai tale ‘frammentazione' non può che avere refluenza sul regime delle spese processuali: in sostanza, se il diritto va tutelato comunque, la scelta di strumenti processuali quantitativamente sovrabbondanti deve incidere non tanto sull'esercizio in se del diritto, ma sul costo di esso, che non potrà gravare, se non nei limiti dello strettamente indispensabile, su chi, pur in debito, è costretto a subire molteplici azioni giudiziarie prive di valida giustificazione. Dunque, vengono in parte poste le spese di giudizio a carico della parte che, pur avendo ‘ragione', ha impropriamente utilizzato diversi giudizi, in contrasto con esigenze di ‘economia processuale', che arrivando a trascendere l'interesse delle parti, incidono e sul principio di ragionevole durata dei processi (più procedimenti vi sono da trattare maggiore è il tempo complessivo da dedicarvi); e sull'organizzazione complessiva dell'attività giudiziaria. Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, comunque, si era in presenza di una ipotesi in parte diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte a marzo del 2015: in quest'ultima, il giudice di legittimità è chiamato ad intervenire in ipotesi di distinti rapporti contrattuali (stipulati in momenti diversi), ancorché infine oggetto di un'unica pretesa creditoria, trattandosi delle stesse parti, e dello stesso tipo contrattuale. Diversamente è a dirsi per l'attività del componente il collegio sindacale: qui è indubbio che si tratti di un unico rapporto negoziale, ancorché caratterizzato da plurime prestazioni.
E a questo punto viene in rilievo il tema di diritto sostanziale affrontato nel provvedimento in esame, riguardante il compenso spettante ai sindaci di società di capitali. Il collegio ribadisce la natura onerosa dell'attività dei sindaci, richiamando nella parte motiva della statuizione le argomentazioni che si ritrovano in Cass. 1° aprile 2009, n. 7961 (in Giust. civ. 2009, 6, I, 1242), e la norma di cui all'art. 2402 c.c. Da quest'ultima è dato desumere l'unitarietà del rapporto, atteso che, a proposito della ‘retribuzione dei sindaci', pur considerata ‘annuale' – e ciò con evidente riferimento all'anno dell'esercizio sociale rappresentato nel bilancio -, si dice che la misura del compenso deve essere ”determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”. Ancora dalla disamina dell'art. 2402 c.c., il collegio della Capitale sottolinea anzi la necessità del compenso, atteso che (in questo senso si è espressa Cass. sez. I 31/05/2008, n. 14640, in Giust. civ. Mass. 2008, 5, 850) “proprio attraverso la regola dell'onerosità della carica nonché la previsione della predeterminazione e dell'invariabilità del compenso” viene in rilievo la volontà del legislatore di munire l'attività dei sindaci di particolari presidi d'indipendenza (mediante questi tre principi appena evidenziati). Ed è per queste ragioni che si è detto che il compenso del sindaco non può essere oggetto di rinuncia, tanto da dubitarsi della legittimità di una clausola statutaria che consenta tale rinuncia. La statuizione della Suprema Corte appena richiamata sancisce inoltre che “in ragione delle finalità della norma - che si pone a tutela della effettività della funzione di controllo interno e, per il tramite di essa, a garanzia dei terzi e del mercato in genere - deve ritenersi che l'incarico di sindaco sia essenzialmente oneroso, con conseguente invalidità delle clausole statutarie che ne prevedono la gratuità”. Principi questi sostanzialmente ripresi nella sentenza in commento anche per evidenziare che laddove lo Statuto semplicemente nulla preveda sul compenso (senza, ovviamente, ipotizzare la gratuità), dovrà farsi ricorso ai criteri di cui all'art. 2233 c.c., anche mediante ricorso all'autorità giudiziaria.
Ancora sulla unitarietà del rapporto, ma sulla periodicità delle prestazioni, è d'uopo segnalare altra precedente pronuncia del Tribunale della capitale (Trib. Roma, 7 luglio 2010, in Foro ita., 2011, 5, I, 1582) secondo cui il compenso spettante matura di anno in anno, alla chiusura dei singoli esercizi sociali; esso pertanto non costituisce un debito unico per tutta la durata della carica, semplicemente ripartito in più annualità, ma dà luogo a distinti crediti annuali, ciascuno dei quali è autonomamente soggetto al termine quinquennale di prescrizione. Osservazioni
La questione relativa alla pendenza del giudizio monitorio, che incide sulla ‘competenza' della Sezione specializzata, viene risolta in modo diverso rispetto la giurisprudenza maggioritaria: cfr. Cass. 26 aprile 2012, n. 6511 - in Giustizia Civile Massimario 2012, 4, 534 -, che in particolare valorizza il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come novellato dalla l. 69/2009; e in ragione del quale, per effetto della sostanziale unitarietà tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione, la competenza sarebbe stata ascrivibile alla Sezione ordinaria. E anche rispetto la questione della competenza della Sezione specializzata, la sentenza in commento (dandone correttamente atto) sembra porsi in contrasto con il più recente orientamento del Supremo collegio, secondo cui (Cass. 23 maggio 2014 n. 11448, in Giustizia Civile Massimario 2014) la controversia tra la società di capitali e il suo amministratore afferente compenso non compete al tribunale delle imprese, riguardando un rapporto di lavoro, ovvero di opera professionale, qualora, in virtù del potere esclusivo di gestione dell'amministratore unico, o delegato, possa escludersi la parasubordinazione (Cass. 13 novembre 2012 n. 19). Detto contrasto risulta però meno evidente con riferimento alla posizione del sindaco, che deve essere caratterizzata da maggiore autonomia rispetto la figura dell'amministratore.
Sempre il Supremo collegio ha pure evidenziato che la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di un tribunale non implica insorgenza di una questione di competenza, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, insuscettibile di dare adito al regolamento di competenza (Cass. 22 novembre 2011 n. 24656), pur dovendosi ragionare (ovviamente) in termini di “competenza” quando il riparto sia tra sezione specializzata in materia di impresa e tribunale ordinario diverso da quello presso il quale è istituita la sezione.
Infine, si pongono pienamente nel solco della giurisprudenza di legittimità le argomentazioni sul particolare ruolo dei sindaci, e sulle necessarie garanzie di indipendenza che a detti organi deve essere assicurata, per ragioni che trascendono quelle della singola società, e cioè di corretto funzionamento dell'impresa nell'interesse dell'economia e del mercato. |