Il rappresentante comune dei soci nell’azione sociale di responsabilità

La Redazione
11 Ottobre 2016

In virtù del comma 4 dell'art. 2393-bis c.c., i soci che intendono promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori devono nominare un rappresentante comune, la cui rappresentanza ha natura processuale essendo appunto orientata all'esercizio dell'azione di cui al comma 1.

In virtù del comma 4 dell'art. 2393-bis c.c., i soci che intendono promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori devono nominare un rappresentante comune, la cui rappresentanza ha natura processuale essendo appunto orientata all'esercizio dell'azione di cui al comma 1, a prescindere dall'articolazione della titolarità delle partecipazioni. In caso di difetto di nomina del rappresentante comune dei soci, la costituzione in giudizio di uno di essi sana il vizio della legittimazione processuale.

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