Illecita segnalazione a sofferenza di credito contestato

La Redazione
09 Gennaio 2017

Non è lecita una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi di un credito contestato (c.d. credito litigioso), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza.

Non è lecita una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi di un credito contestato (c.d. credito litigioso), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza.

La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, rispetto alla quale la nozione di “stato di insolvenza”, di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 non coincide con quella prevista dalla legge fallimentare.

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