Per i dati personali pubblicati sul Registro delle imprese non c’è diritto all’oblio
09 Marzo 2017
La Corte di Giustizia europea afferma che non esiste il diritto all'oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere, caso per caso, che l'accesso dei terzi a tali dati sia limitato. La vicenda processuale. La vicenda processuale, sorta in Italia, riguarda l'amministratore di una società che si è rivolto al Tribunale per ottenere la cancellazione dei dati che lo collegavano al fallimento di una società di cui era stato amministratore in passato; sosteneva che l'accessibilità di tali dati ostacolava la sua attuale professionale, nel campo immobiliare. La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato dalla Camera di Commercio, ha investito la CGUE di alcune questioni pregiudiziali, chiedendo se la Direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali, nonché la Direttiva 68/51/CEE (come modificata dalla Direttiva 2003/58/CE) in tema di pubblicità degli atti delle società ostino a che chiunque possa accedere, senza limiti di tempo, ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese. La pubblicità legale i limiti al diritto all'oblio. Con la sentenza pubblicata il 9 marzo, la Corte di Giustizia accoglie le conclusioni dell'avvocato generale (si veda, sul punto, la precedente news, in ilFallimentarista), ribadendo che la pubblicità del registro delle imprese ricopre una funzione essenziale, garantendo la certezza del diritto nelle relazioni tra le società e i terzi e tutelando gli interessi di questi ultimi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale; in questo senso, il diritto all'oblio su Internet, riconosciuto a partire dalle sentenze della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014, causa C-131/12, incontra un limite proprio in questa esigenza di pubblicità dei dati personali. Peraltro, la Corte ha già avuto occasione di statuire che un'attività pubblica che consiste nel salvare, in una banca dati, dati che le società devono comunicare in base ad obblighi di legge, nel consentire ai soggetti interessati di consultare tali dati e di fornirne loro copia, rientra nell'esercizio di pubblici poteri. La richiesta di cancellare i dati dopo un lasso di tempo. Il punto controverso riguarda, tuttavia, la possibilità di cancellare i dati personali o limitarne l'accesso da parte dei terzi, decorso un certo periodo di tempo dalla cessazione delle attività societarie e su richiesta della persona interessata. La Corte di Giustizia rileva che il semplice decorso di un lasso temporale, o la cessazione della società cui i dati si riferiscono, non fanno venir meno l'interesse, per i terzi, a poter consultare le informazioni contenute nel registro delle imprese. Tuttavia, la sentenza apre alla possibilità, per le persone fisiche interessate, di richiedere che l'accesso ai dati personali venga limitato, precisando che la valutazione spetta agli Stati membri. In casi particolari, dunque, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società, possono esservi ragioni specifiche, da valutare in concreto, che giustificano una limitazione dell'accesso dei dati personali ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. Poiché l'art. 14, comma 1, lett. a), della direttiva 95/46 si applica salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale, la decisione finale circa la possibilità che le persone fisiche di cui all'art. 2, par. 1, lett. d) e j), della direttiva 68/151 chiedano all'autorità incaricata della tenuta del registro una simile limitazione dell'accesso ai dati personali che le riguardano, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, spetta ai legislatori nazionali. Il giudice interno deve, dunque, verificare lo stato del proprio diritto nazionale sul punto. Il principio. “L'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 68/151, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva da ultimo citata possano chiedere all'autorità incaricata della tenuta del registro di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l'accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione”.
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