Responsabilità del socio per obbligazioni anteriori alla trasformazione progressiva

01 Febbraio 2016

Il socio di una società in nome collettivo non è liberato, ove non risulti il consenso del creditore, dall'obbligazione, assunta dalla società fin dal momento della stipula della polizza fideiussoria con un'assicuratrice per il pagamento di debiti fiscali, di rimborsare all'assicuratrice le somme pagate alla beneficiaria della garanzia dopo la trasformazione della società in società di capitali.
Massima

Il socio di una società in nome collettivo non è liberato, ove non risulti il consenso del creditore, dall'obbligazione assunta dalla società - e a lui facente capo in quanto illimitatamente responsabile - fin dal momento della stipula della polizza fideiussoria con un'assicuratrice per il pagamento di debiti fiscali (nella specie: accise dovute all'Agenzia delle Dogane) di rimborsare all'assicuratrice le somme pagate alla beneficiaria della garanzia dopo la trasformazione della società in società di capitali, anche se anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il caso

Avverso la sentenza n. 1841/2011 della Corte D'Appello di Milano, la parte ricorrente, società assicuratrice, nella sua qualità di garante, proponeva ricorso in sede di legittimità al fine di ottenere la cassazione del citato provvedimento con cui veniva negata la domanda di restituzione, proposta contro un socio di società in nome collettivo, di quanto versato in esecuzione di una polizza fideiussoria, sul presupposto che il momento del pagamento del garante, da cui deriva il diritto di rivalsa contro la società garantita, era successivo all'avvenuta trasformazione della detta società in società a responsabilità limitata.

La parte ricorrente, in particolare, dolendosi del mancato accoglimento di quanto domandato alla Corte d'Appello, manifestava l'erroneità del provvedimento, già adottato, basandosi su tre motivi: l'identificazione, quale momento rilevante ai fini della definizione della controversia, di quello del sorgere del rapporto obbligatorio garantito; ancora, l'aver trascurato che l'obbligazione di restituzione sorge, in capo alla società garantita, contemporaneamente alla stipula della polizza fideiussoria, allorché essa era ancora una società in nome collettivo; infine, non aver ritenuto persistente la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sorte prima dell'efficacia della trasformazione, in capo al socio di società in nome collettivo anche in un momento successivo al mutamento della veste sociale, considerata la mancanza del consenso alla liberazione.

Le questioni

La sentenza in esame pone l'accento su due profili strettamente connessi, quali certamente sono gli effetti della trasformazione progressiva della società debitrice in società di capitali e il momento rilevante ai fini della determinazione della responsabilità del socio.

In altri termini, la Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso in ogni sua parte, basa il proprio convincimento sui due profili sopra tracciati e quindi da un lato viene in rilievo il tenore letterale dell'art. 2499 c.c., nel suo testo ante riforma applicabile al caso di specie ratione temporis, e dall'altro il momento in cui sorge il rapporto obbligatorio e più in particolare, per quanto qui interessa, il momento in cui sorge il diritto di rivalsa a favore del terzo garante.

In riferimento a quest'ultimo, è necessario premettere che, a seguito della stipula di una polizza fideiussoria, qualificata in sede di merito come contratto autonomo di garanzia (Cass., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3947; Rocchio, Le garanzie autonome e in particolare le polizze fideiussorie viste dalle Sezioni Unite, in Giur. it, 2010, 2038 ss.), sorge la specifica obbligazione in capo alla società garantita, in quel momento operante nella veste giuridica di società in nome collettivo, di restituire quanto eventualmente pagato dal ricorrente in adempimento dei suoi obblighi di garante.

Qualificato così il titolo su cui si basa la pretesa del ricorrente, la prima questione analizzata dalla Corte di Cassazione è quella relativa almomento rilevante al fine della determinazione di una eventuale responsabilità, sussidiaria, del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e quindi se, come sostenuto in sede di merito, guardare al momento dell'adempimento del terzo garante – successivo all'efficacia della trasformazione – oppure, come sostenuto dal ricorrente, guardare al tempo in cui viene stipulata la polizza fideiussoria e a quel momento giustificare la pretesa restitutoria. La Corte, nel provvedimento in esame, si allinea a questa seconda impostazione, identificando la fase genetica dell'obbligazione restitutoria con la stipula della polizza fideiussoria.

Con tale ragionamento, sebbene il garante sia stato richiesto del pagamento – adempiendo l'obbligazione sociale - dopo la trasformazione, la Corte giustifica la permanenza della responsabilità del socio, nonostante che l'obbligo di restituzione della società garantita, a favore del garante, nasca dopo il mutamento della veste sociale. Con particolare riferimento al caso di specie, come sostenuto in dottrina (M. Pasquini, Art. 2500 quinquies, Il regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, in Delle società, dell'azienda, della concorrenza. Commentario del Codice Civile, Volume 3, a cura di Daniele U. Santosuosso, diretto da Enrico Gabrielli, 2015), il ricorrente-garante a fronte di una società di persone ha fatto certamente affidamento, al momento della concessione della garanzia, sulla responsabilità illimitata del socio.

Questi è, infatti, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, seppur, come autorevolmente precisato (Di Sabato, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, Ristampa con presentazione di G. Ferri Jr., Milano 2005), non si tratti di una responsabilità in via principale, ma sussidiaria, in quanto il soggetto giuridico titolare del rapporto obbligatorio è pur sempre la società. Ciò non toglie, tuttavia, che il socio risponda con tutto il suo patrimonio, ed è proprio questo a fungere da garanzia ed a fondare l'affidamento del creditore al soddisfacimento dei suoi interessi. Né del resto, come si vedrà infra, la pretesa creditoria può essere frustrata dagli interessi sociali e, in particolare, dall'intervenuta trasformazione che comporta il mutamento della responsabilità per le obbligazioni sociali da illimitata a limitata alla quota di partecipazione al capitale.

È necessario, pertanto, guardare al momento genetico del rapporto obbligatorio e fissare, di conseguenza, il regime di responsabilità. Se, come statuito dalla Corte di Cassazione, l'obbligazione di restituzione sorge, a favore del terzo garante, al momento della stipula della polizza fideiussoria e, a quel tempo, la responsabilità del socio è illimitata, tale situazione deve considerarsi cristallizzata anche con riferimento al momento dell'adempimento. In altri termini, non può rilevare, ai fini della responsabilità personale del socio, il momento dell'adempimento dell'obbligazione sociale da parte del terzo garante, ma rileva solamente il tempo in cui la detta obbligazione sorge.

Quanto fin qui detto deve, a questo punto, essere coordinato con la disciplina di cui all'art. 2499 c.c., oggi art. 2500-quinquies c.c., che regola gli effetti della trasformazione sulla responsabilità del socio per le obbligazioni sociali.

La trasformazione, considerando la sua natura meramente riorganizzativa e modificativa dell'atto costitutivo, non può pregiudicare la posizione dei creditori sociali anteriori alla stessa. L'art 2499 c.c. ante riforma prevedeva che la trasformazione non liberasse il socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali sorte prima della iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, salvo che risultasse il consenso del creditore. La disciplina attuale, di cui all'art. 2500-quinquies c.c., è ricalcata su quella precedente, con la precisazione che l'efficacia della trasformazione si verifica al momento dell'ultimo degli adempimenti di cui all'art. 2500, comma 3, c.c. o, come da qualche autore sottolineato (Ferri G. jr., Le trasformazioni omogenee, in CNN Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2003; da ultimo Ferri G. jr, La trasformazione, in G. Ferri jr, G.A. Rescio e R. Rosapepe, La Trasformazione, la fusione e la scissione. Lo sciogimento e la liquidazione, Volume settimo, Trattato delle Società e responsabilità limitata, diretto da C. Ibba, G. Marasà, Padova, 2015), degli adempimenti di cui all'art. 2500, comma, 2 c.c.

Nel rispetto del principio di conservazione dei rapporti giuridici, la trasformazione non può incidere sul piano della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali pregresse. La disposizione de qua era ed è a tutt'oggi pensata per quella forma di trasformazione che, nelle sue varie sfumature, sposta il peso economico del debito esclusivamente sulla società e che, in conseguenza, fa venir meno la responsabilità, sussidiaria, del socio. In altre parole, il creditore non può veder diminuita la propria garanzia a causa delle vicende societarie del debitore.

Risulta evidente che, non potendo la trasformazione incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, permane, ai sensi dell'art. 2499 c.c., la responsabilità illimitata del socio, in quanto il debito deve considerarsi pregresso al mutamento della veste giuridica della società. La Suprema Corte,d'altro canto,ha da tempo precisato che la trasformazione lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo, mantenendo inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano aderito alla trasformazione(da ultimo, Cass., sez I, 5 marzo 2015 n. 4498) e infatti in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente.

Tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali (Cass., sez. I, 18 novembre 2013, n. 25846).

Conclusioni

Appare del tutto condivisibile la soluzione della Corte di Cassazione relativamente alla questione affrontata nella sentenza in esame. A ben vedere è opportuno ritenere rilevante il momento dell'assunzione di una obbligazione sociale e la relativa responsabilità, modulata sul tipo sociale in essere, senza che eventuali e successive esigenze sociali possano, in qualche modo, andare a diminuire le garanzie dei creditori. Non è quindi contestabile il principio di diritto secondo cui il socio di una società in nome collettivo non è liberato, salvo consenso dei creditori, dall'obbligazione sociale assunta prima che sia efficace la trasformazione in società di capitali.

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