La forma del contratto di cessione di quote sociali

La Redazione
01 Marzo 2016

L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, così come l'attuale art. 2470 c.c., disciplina la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata ai fini dell'opponibilità dell'atto nei rapporti interni alla società, mentre nei rapporti tra le parti contraenti vige il principio di libertà delle forme.

L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, così come l'attuale art. 2470 c.c., disciplina la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata ai fini dell'opponibilità dell'atto nei rapporti interni alla società, mentre, nei rapporti tra le parti contraenti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la norma citata la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem. (Nella specie, il Tribunale ha altresì affermato che le iscrizioni presso il Registro delle imprese hanno funzione analoga a quella che nel previgente ordinamento veniva riconosciuta al libro soci, limitata dunque all'opponibilità della cessione alla società ed irrilevante ai fini della validità della compravendita).

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